Corte costituzionale
Sentenza n. 333/2000
Corte cost., sent. 24 luglio 2000, n. 333
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 333/2000
- Data di deposito
- 24 luglio 2000
- Data di decisione
- 12 luglio 2000
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:333
Norme oggetto del giudizio
- decreto legislativo n. 141 del 11 maggio 1999
Parametri
Massime
Massima n. 25604
E' inammissibile - per tardivita' - il ricorso proposto dalla Regione Puglia avverso il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, recante norme relative alla trasformazione in societa' per azioni dell'Ente autonomo acquedotto pugliese, impugnato per lesione alle competenze costituzionali regionali in materia di acquedotti. Infatti, poiche' per la rituale proposizione del giudizio di costituzionalita' in via principale, il ricorso che una determinata Regione proponga avverso una legge dello Stato deve essere notificato presso la sede del Presidente del Consiglio dei ministri, e non presso la sede dell'Avvocatura erariale - in ragione anche della speciale posizione del Presidente del Consiglio di <<rappresentanza dell'unita' dell'ordinamento statale>> in siffatti giudizi -, non puo' ritenersi validamente instaurato il presente giudizio a cagione della notificazione del ricorso avvenuta, nei termini, presso l'Avvocatura dello Stato, e, invece, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri oltre il termine prescritto per l'impugnazione. - v. anche, in termini, sentenze nn. 135/1997, 295/1993, 355/1992. - Per la posizione del Presidente del Consiglio, sentenze nn. 194/1997, 172/1994.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe proposto dalla regione Puglia avverso il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141 (Trasformazione dell'ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59), in riferimento agli artt. 5, 97 e 117 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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