Corte costituzionale

Sentenza n. 332/2000

Corte cost., sent. 24 luglio 2000, n. 332

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
332/2000
Data di deposito
24 luglio 2000
Data di decisione
12 luglio 2000
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:332

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, pun. terzo, legge n. 64 del 29 gennaio 1942
  • art. 35, comma 1, legge n. 447 del 10 giugno 1964
  • art. 9, comma 2, lett. b, regio decreto legge n. 1281 del 14 giugno 1923
  • art. 4, regio decreto legge n. 1223 del 24 luglio 1931
  • art. 6, comma 1, lett. c, decreto legislativo n. 196 del 12 maggio 1995
  • art. 4, comma 1, lett. a, legge n. 371 del 29 maggio 1967
  • art. 5, comma 1, numero 4, legge n. 212 del 10 maggio 1983
  • art. 36, comma 1, lett.b n.3, decreto legislativo n. 196 del 12 maggio 1995
  • art. 2, 2, decreto legislativo n. 24 del 31 gennaio 1900

Parametri

Massime

Massima n. 25564

E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione - l'art. 7, punto 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 <<nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere reclutati nel Corpo della Guardia di finanza, l'essere senza prole>>. Una limitazione cosi' grave, come quella prevista dalla disposizione caducata, di fondamentali diritti della persona, quali quello di procreare e diventare genitore, non poteva infatti ritenersi giustificata dalla intensita' e dall'esigenza di tendenziale esclusivita' del rapporto di dedizione che deve legare il militare in fase di istruzione al corpo di appartenenza dovendo la necessaria continuita' nella frequenza dei corsi di addestramento trovare garanzia in regole e rimedi diversi dal divieto di avere prole. Precedenti: - sentenze nn. 278/1987 e 449/1999, in tema di superamento della logica istituzionalistica dell'ordinamento militare e di primato dei diritti fondamentali della persona anche rispetto alle esigenze della struttura militare.

Massima n. 25565

L'esistenza o meno del vincolo coniugale tra i genitori non costituisce piu' (anche alla luce e nello spirito della riforma del diritto di famiglia del 1975) elemento di discrimine nei rapporti con i figli, legittimi o naturali riconosciuti, identico essendo il contenuto dei doveri, oltre che dei diritti, degli uni nei confronti degli altri. - sentenze nn. 166/1998; 250/2000.

Massima n. 25566

In conseguenza della dichiarazione di illegittimita' sub A e in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, sono costituzionalmente illegittimi anche: a) - l'art. 9, secondo comma, lettera b) del r.d.l. 14 giugno 1923, n. 1281, come sostituito dall'art. 4 del r.d.l. 24 luglio 1931, n. 1223, nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere reclutati nella Guardia di finanza, l'essere senza prole; b) - l'art. 35, primo comma, della legge 10 giugno 1964 n. 447, nella parte in cui richiede, come condizione per l'ammissione ai vincoli annuali di ferma, l'essere senza prole; c) - l'art. 4, primo comma, lett. a) della legge 29 maggio 1967 n. 371 nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi al corso di cui al precedente art. 2, numero 1), l'essere senza prole; d) - l'art. 5, primo comma, numero 4) della legge 10 maggio 1983, n. 212 - abrogato dall'art. 40 del d.lgs. n. 196 del 1995 - nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per partecipare all'arruolamento di cui al precedente art. 4, l'essere senza prole; e) l'art. 11, comma 2, lettera a), numero 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 11, l'essere senza prole; f) l'art. 6, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi al corso per la promozione a finanziere, l'essere senza prole, nonche' dell'art. 36, comma 1, lettera b), numero 3 dello stesso decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi ai corsi per il conferimento della nomina a maresciallo, l'essere senza prole; g) l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e di quelli degi istituti e delle scuole di formazione, e tra i requisiti che debbono essere posseduti all'atto dell'ammissione ai corsi e mantenuti fino al transito in servizio permanente o all'acquisizione della qualifica di aspirante, l'essere senza prole.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, punto 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza) nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere reclutati nel Corpo della Guardia di finanza, l'essere senza prole;

b) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, lettera b) del r.d.l. 14 giugno 1923, n. 1281 (Provvedimenti per la regia Guardia di finanza), come sostituito dall'art. 4 del r.d.l. 24 luglio 1931, n. 1223, nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere reclutati nella Guardia di finanza, l'essere senza prole;

c) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, primo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate), nella parte in cui richiede, come condizione per l'ammissione ai vincoli annuali di ferma, l'essere senza prole;

d) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, lettera a) della legge 29 maggio 1967, n. 371 (Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza), nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi al corso di cui al precedente art. 2, numero 1), l'essere senza prole;

e) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, numero 4) della legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza) - abrogato dall'art. 40 del d.lgs. n. 196 del 1995 - nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per partecipare all'arruolamento di cui al precedente art. 4, l'essere senza prole;

f) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, lettera a), numero 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 11, l'essere senza prole;

g) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi al corso per la promozione a finanziere, l'essere senza prole, nonché dell'art. 36, comma 1, lettera b), numero 3 dello stesso decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi ai corsi per il conferimento della nomina a maresciallo, l'essere senza prole;

h) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 (Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380), nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e di quelli degli istituti e delle scuole di formazione, e tra i requisiti che debbono essere posseduti all'atto dell'ammissione ai corsi e mantenuti fino al transito in servizio permanente o all'acquisizione della qualifica di aspirante, l'essere senza prole.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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