Corte costituzionale
Sentenza n. 302/2000
Corte cost., sent. 19 luglio 2000, n. 302
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 302/2000
- Data di deposito
- 19 luglio 2000
- Data di decisione
- 11 luglio 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:302
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25544
L'art. 12 del d.l. 3 maggio 1991, n. 143 (convertito nella legge 5 luglio 1991, n. 197) delinea una figura criminosa dalla fisionomia alquanto variegata (sia per quel che riguarda l'oggetto materiale sia per quanto concerne la condotta penalmente rilevante) di carattere plurioffensivo perche' lesiva non soltanto del mero patrimonio individuale ma, in modo piu' o meno diretto, di valori riconducibili ad ambiti categoriali dell'ordine pubblico o economico e della fede pubblica, sicche' anche nell'ipotesi di commissione del fatto in danno di congiunti tali soggetti non possono essere considerati come gli unici danneggiati. Ne consegue che appare del tutto ragionevole la mancata previsione dell'applicabilita' alla figura criminosa in oggetto della condizione di non punibilita' prevista dall'art. 649, primo comma, cod. pen. che, peraltro, riguarda solo i casi in cui la dimensione lesiva del fatto si esaurisca nell'offesa del patrimonio individuale del congiunto. Va, pertanto, dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 649, primo comma, cod. pen., censurato - in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo della Costituzione (parametro, quest'ultimo, da considerare estraneo rispetto alla prospettazione del rimettente) - nella parte in cui non comprende tra i fatti non punibili, se commessi in danno dei congiunti ivi indicati, quelli previsti dall'art. 12 del cit. d.l. n. 143 del 1991 e, in particolare, l'indebita utilizzazione di carta di credito di un congiunto successiva alla sua sottrazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Flik
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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