Corte costituzionale

Sentenza n. 301/2000

Corte cost., sent. 19 luglio 2000, n. 301

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
301/2000
Data di deposito
19 luglio 2000
Data di decisione
11 luglio 2000
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:301

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993
  • art. 8, decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993
  • art. 21, decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993
  • art. 15, decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993
  • art. 5, decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993

Parametri

Massime

Massima n. 25542

E' ammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, 8, 15, 20 e 21 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 sollevata, in riferimento agli artt. 21 e 53, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Bassano del Grappa, in quanto, in base al principio della 'perpetuatio jurisdictionis', la giurisdizione del giudice ordinario, sussistente all'epoca della proposizione del giudizio 'a quo' nonche' al momento dell'emanazione della ordinanza di rimessione, non potrebbe essere comunque negata. Va, pertanto, respinta l'eccezione di inammissibilita', per difetto di rilevanza, proposta dalla Avvocatura dello Stato sull'assunto che il giudice rimettente sarebbe ora privo di giurisdizione. L.T.

Massima n. 25543

L'art. 5 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - che definisce il presupposto dell'imposta comunale sulla pubblicita' - e' formulato in modo tale da escludere dalla soggezione al tributo i messaggi di contenuto politico, ideologico, religioso effettuati senza fine di lucro. Tale disposizione fondamentale non e' contraddetta dai successivi articoli 8, 15, 20 e 21 dello stesso d.lgs. n. 507 del 1993 che vanno interpretati in armonia con essa. Va, pertanto, dichiarata non fondata - per erroneita' della interpretazione della normativa impugnata adottata dal rimettente - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, 8, 15, 20 e 21 del cit. d.lgs. n. 507 del 1993, censurati, in riferimento agli artt. 21 e 53, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui assoggettano ad imposta sulla pubblicita' e ad apposita dichiarazione da parte del soggetto passivo dell'imposta anche la propaganda di contenuto ideologico, a mezzo diffusione di manifestini, senza scopo di lucro. Precedenti: - sent. n. 131 del 1973 ove e' stato affermato il principio della non conformita' alla Costituzione dell'assoggettamento ad imposta della pubblicita' ideologica.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, 8, 15, 20 e 21 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), sollevata, in riferimento agli articoli 21 e 53, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Bassano del Grappa, sezione distaccata di Asiago, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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