Corte costituzionale
Sentenza n. 298/2000
Corte cost., sent. 18 luglio 2000, n. 298
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 298/2000
- Data di deposito
- 18 luglio 2000
- Data di decisione
- 11 luglio 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:298
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 922 del 19 dicembre 1953
Parametri
- legge costituzionale n. 1 del 6 marzo 1992
- art. 79, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 25525
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte in materia di sindacabilita' delle leggi di amnistia e indulto, spetta al Parlamento determinare (individuandone i profili oggettivi e soggettivi) la sfera dei reati ricompresi nel provvedimento di clemenza, nell'esercizio del potere accordato dall'art. 79 della Costituzione, circondato (soprattutto nel testo novellato della legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1) da particolari cautele in quanto esso realizza una deroga, consentita dalla Carta fondamentale, all'uguaglianza formale in materia penale. La scelta operata dal Parlamento puo' essere sindacata in sede di giudizio sulle leggi solo quando si determini una sperequazione normativa inficiata da assoluta, intrinseca irrazionalita' o comunque non sorretta da alcuna ragionevole giustificazione. Precedenti: - sent. nn. 4/1974, 59/1980, 141/1984, 215/1991, 19/1995 e 272/1997 sui limiti del sindacato delle leggi di amnistia e indulto.
Massima n. 25526
La scelta operata dal legislatore nel d.P.R. 19 dicembre 1953, n. 922, nel senso di riferire l'indulto ivi concesso esclusivamente agli appartenenti alle formazioni armate (e non agli appartenenti alle Forze armate), risponde alle ragioni politico-istituzionali che sottostanno al provvedimento di clemenza emerse nel corso dell'esame del provvedimento in sede parlamentare e che non sono censurabili sul piano della legittimita' costituzionale. Va, pertanto, dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. n. 922 del 1953 cit., censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non estende ai militari delle Forze armate dello Stato e di quelle nemiche l'indulto concesso a coloro i quali abbiamo fatto parte di "formazioni armate" (espressione con la quale si indicano i raggruppamenti armati di cittadini a carattere contingente - diversi dalle forze regolari - costituiti nel Paese a seguito degli eventi bellici sia fra i partigiani sia fra gli aderenti alla Repubblica di Salo'). L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922 (Concessione di amnistia e di indulto), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte militare di appello di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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