Corte costituzionale

Sentenza n. 298/2000

Corte cost., sent. 18 luglio 2000, n. 298

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
298/2000
Data di deposito
18 luglio 2000
Data di decisione
11 luglio 2000
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:298

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 922 del 19 dicembre 1953

Parametri

Massime

Massima n. 25525

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte in materia di sindacabilita' delle leggi di amnistia e indulto, spetta al Parlamento determinare (individuandone i profili oggettivi e soggettivi) la sfera dei reati ricompresi nel provvedimento di clemenza, nell'esercizio del potere accordato dall'art. 79 della Costituzione, circondato (soprattutto nel testo novellato della legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1) da particolari cautele in quanto esso realizza una deroga, consentita dalla Carta fondamentale, all'uguaglianza formale in materia penale. La scelta operata dal Parlamento puo' essere sindacata in sede di giudizio sulle leggi solo quando si determini una sperequazione normativa inficiata da assoluta, intrinseca irrazionalita' o comunque non sorretta da alcuna ragionevole giustificazione. Precedenti: - sent. nn. 4/1974, 59/1980, 141/1984, 215/1991, 19/1995 e 272/1997 sui limiti del sindacato delle leggi di amnistia e indulto.

Massima n. 25526

La scelta operata dal legislatore nel d.P.R. 19 dicembre 1953, n. 922, nel senso di riferire l'indulto ivi concesso esclusivamente agli appartenenti alle formazioni armate (e non agli appartenenti alle Forze armate), risponde alle ragioni politico-istituzionali che sottostanno al provvedimento di clemenza emerse nel corso dell'esame del provvedimento in sede parlamentare e che non sono censurabili sul piano della legittimita' costituzionale. Va, pertanto, dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. n. 922 del 1953 cit., censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non estende ai militari delle Forze armate dello Stato e di quelle nemiche l'indulto concesso a coloro i quali abbiamo fatto parte di "formazioni armate" (espressione con la quale si indicano i raggruppamenti armati di cittadini a carattere contingente - diversi dalle forze regolari - costituiti nel Paese a seguito degli eventi bellici sia fra i partigiani sia fra gli aderenti alla Repubblica di Salo'). L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922 (Concessione di amnistia e di indulto), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte militare di appello di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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