Corte costituzionale

Sentenza n. 223/2000

Corte cost., sent. 22 giugno 2000, n. 223

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
223/2000
Data di deposito
22 giugno 2000
Data di decisione
8 giugno 2000
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
GUIZZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:223

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, comma 5, legge n. 230 del 8 luglio 1998

Parametri

Massime

Massima n. 25436

I commi 4 e 5 dell'art. 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, nel ridisciplinare, in seguito ai numerosi interventi di questa Corte in materia, i presupposti per l'esonero del servizio militare susseguente alla commissione di reati comportanti la sottrazione agli obblighi di leva,hanno trovato il punto di incontro tra le molteplici e contrastanti esigenze da considerare nello stabilire una disciplina differenziata a seconda che il mancato adempimento degli obblighi militari in questione sia o non dipeso da ragioni di coscienza. Tale scelta - che comporta che solo per i casi di coscienza l'esonero consegua alla sentenza di condanna, mentre per gli altri casi l'esonero consegue all'espiazione della pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva - appare del tutto razionale e conforme alla citata giurisprudenza di questa Corte in quanto: a) le ragioni per le quali, per evitare il fenomeno della spirale delle condanne, si e' ritenuta non conforme alla Costituzione la mancata previsione dell'esonero dalla sola irrogazione della pena anziche' dalla sua espiazione valgono solo per le ipotesi in cui entra in gioco il fattore della coscienza (visto che si deve tenere conto del rispetto del vigente principio costituzionale dell'obbligatorieta' del servizio militare); b) il legislatore del 1998 ha considerato l'esigenza - evidenziata da questa Corte come obiettivo costituzionalmente necessario - di porre un limite alla ripetizione delle condanne onde evitare la sproporzione del trattamento sanzionatorio proprio attraverso l'estensione dell'esonero anche ai casi non giustificati da motivi di coscienza; mentre l'equiparazione della relativa disciplina a quella prevista in tema di esoneri per i casi di coscienza non e', invece, costituzionalmente necessaria, ancorche' in ipotesi eccezionali possa verificarsi che una prima condanna sia seguita da una successiva condanna per una nuova violazione del medesimo obbligo (trattandosi, comunque, di evenienza riferibile a fattispecie non caratterizzate dalla tutela dei motivi di coscienza). Con riferimento alla prefigurata ipotesi eccezionale non puo' neppure ipotizzarsi alcun contrasto con il principio della finalita' rieducativa della pena in quanto la seconda condanna dipende pur sempre da una nuova violazione dell'obbligo di leva ascrivibile all'interassato, mentre eventuali inconvenienti derivanti dalla maggiore o minore celerita' della messa in atto delle procedure di esecuzione o dalla concessione di benefici rappresentano elementi di fatto esterni alla norma denunciata. Vanno, pertanto, dichiarate non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5, della legge 8 luglio 1998, n. 230, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che anche nei casi di commissione dei reati comportanti la sottrazione agli obblighi di leva non giustificati da motivi di coscienza l'esonero dall'obbligo di leva consegua alla sola sentenza penale di condanna (eventualmente alla condizione che la pena inflitta sia non inferiore alla durata del servizio militare di leva) nonche', in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione, nella parte in cui, condizionando per i casi non legati a motivi di coscienza, l'esonero all'espiazione della pena non elimina la possibilita' della ripetizione dei processi e delle condanne eventualmente dipendente da fattori non riconducibili al comportamento dell'interessato (come la celerita' dei tempi di messa in esecuzione della pena inflitta per il primo reato o la concessione di benefici, quali la sospensione condizionale della pena). - Sent. nn. 409/1989, 343/1993, 422/1993, 43/1997 richiamate in merito ai principi enunciati da questa Corte, in riferimento al quadro normativo esistente prima dell'entrata in vigore della legge n. 230 del 1998, in materia di trattamento processuale e sanzionatorio dei reati comportanti la sottrazione agli obblighi di leva. L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), sollevate dal Tribunale militare di Padova, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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