Corte costituzionale

Sentenza n. 209/2000

Corte cost., sent. 16 giugno 2000, n. 209

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
209/2000
Data di deposito
16 giugno 2000
Data di decisione
8 giugno 2000
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
GUIZZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:209

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, comma 2, lett. c, legge della Regione Veneto n. 63 del 30 dicembre 1993

Parametri

Massime

Massima n. 25420

La legge della regione Veneto 30 dicembre 1993, n. 63, recante norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea e per il servizio pubblico di gondola nella citta' di Venezia, riflette la doverosa considerazione di una pluralita' di interessi ed investe una molteplicita' di competenze degli enti territoriali - non solo in materia di trasporti di interesse regionale e locale, di servizi di trasporto di persone non di linea e di navigazione nelle acque interne - nell'esplicazione delle quali le amministrazioni, regionale e locale, debbono tener conto delle concorrenti, interferenti esigenze di tutela ambientale e del patrimonio di interesse storico. Per cui non pertinente e', nella specie, l'invocazione della riserva di competenza statale in materia di sicurezza dei natanti e non puo' dirsi, quindi, per tal profilo violato, l'art. 117 Costituzione. Ne' e' fondata l'ulteriore sollevata questione di costituzionalita' della predetta legge n. 63 del 1993 in relazione agli artt. 3 e 41 Costituzione, poiche' la lamentata irragionevolezza del limite massimo di potenza dei motori (asseritamente lesivo della liberta' di iniziativa economica), stabilito dal regolamento comunale, non puo' essere imputata alla legge medesima, la quale, nel conferire al Comune la potesta' regolamentare contestata, non puo' averlo con cio' autorizzato a disporre 'contra Constitutionem'. Con la conseguenza che i vizi denunciati, ove accertati, inficerebbero, appunto, non la legge ma, il regolamento locale approvato in attuazione di essa. - v., in tema di ripartizione di competenze tra Stato e regioni nella materia di trasporti, le sentenze nn. 30/1998 e 135/1997. V. anche, sulla coesistenza di competenze statali e regionali nella materia della salvaguardia ambientale di Venezia, la sentenza n. 54/2000. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, lettera c), della legge della Regione Veneto 30 dicembre 1993, n. 63 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 41 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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