Corte costituzionale
Sentenza n. 198/2000
Corte cost., sent. 16 giugno 2000, n. 198
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 198/2000
- Data di deposito
- 16 giugno 2000
- Data di decisione
- 8 giugno 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- GUIZZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:198
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25407
Anche allo straniero deve essere riconosciuto, a prescindere dalla legittimita' o meno del suo soggiorno nel territorio dello Stato, il pieno esercizio del diritto di difesa (sancito dall'art. 24 della Costituzione e tutelato altresi' sia dall'art. 13 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, stipulato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881 sia dall'art. 1 del Protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della liberta' fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98). Tale riconoscimento presuppone che qualsiasi atto proveniente dalla pubblica amministrazione, diretto ad influire nella sfera giuridica dello straniero, sia concretamente conoscibile da questi. Ne consegue che, con specifico riferimento al decreto di espulsione, questo deve essere redatto anche nella lingua del destinatario ovvero, se non sia possibile, in una di quelle lingue che - per essere le piu' diffuse - si possano ritenere probabilmente piu' accessibili al destinatario. A tali principi si e' conformato il legislatore nell'art. 13, comma 7, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e tali principi devono guidare anche la lettura del successivo comma 8 del medesimo art. 13. E', pertanto, infondata la questione di legittimita' costituzionale del suddetto art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui non consentirebbe l'opposizione tardiva avverso il decreto prefettizio di espulsione dello straniero quando questi non abbia avuto conoscenza, senza colpa, del suo esatto contenuto ovvero specificamente, quando il provvedimento sia stato comunicato al destinatario in modo non intellegibile perche' privo di traduzione. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, con riferimento agli articoli 24 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Modena con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente e Redattore: Guizzi
Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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