Corte costituzionale
Sentenza n. 189/2000
Corte cost., sent. 13 giugno 2000, n. 189
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 189/2000
- Data di deposito
- 13 giugno 2000
- Data di decisione
- 7 giugno 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:189
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25396
Secondo l'interpretazione corrispondente al significato logico delle norme del decreto legislativo n. 546 del 1992 e delle modifiche successive (apportate dal decreto-legge n. 331 del 1993, convertito nella legge n. 427 del 1993) - in armonia con un sistema processuale volto a garantire la tutela delle parti in posizione di parita' evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilita' e conformemente ai criteri e principi della legge delega (30 dicembre 1991, n. 413) - nei giudizi dinanzi alla commissione tributaria provinciale il cui valore ecceda i cinque milioni di lire, la inammissibilita' del ricorso deve intendersi riferita soltanto all'ipotesi in cui sia rimasto ineseguito l'ordine del presidente della commissione (o della sezione o del collegio), rivolto alle parti (diverse dall'amministrazione) di munirsi, nel termine fissato, di assistenza tecnica conferendo incarico a un difensore abilitato; mentre e' consentita, in ogni altro caso, la proponibilita' diretta dei ricorsi ad opera delle parti interessate. Di conseguenza non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata sulla diversa premessa interpretativa che la normativa denunciata, nei giudizi innanzi alle commissioni tributarie, il cui valore ecceda i cinque milioni di lire, sanzioni, con la inammissibilita', il ricorso sottoscritto dal solo contribuente senza prevedere che quest'ultimo possa nominare un difensore in un momento successivo, eventualmente su disposizione del presidente di commissione o di sezione, ovvero del collegio. - v. sull'esercizio personale del diritto di difesa, ordinanza (richiamata) n. 685 del 1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Novara con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 13 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
Testo integrale
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