Corte costituzionale

Sentenza n. 186/2000

Corte cost., sent. 13 giugno 2000, n. 186

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
186/2000
Data di deposito
13 giugno 2000
Data di decisione
7 giugno 2000
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:186

Norme oggetto del giudizio

  • art. 616, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 25389

Dall'interpretazione dell'ordinanza con la quale e' stata rimessa alla Corte la questione di costituzionalita' dell'art. 616 cod. proc. pen. - ovvero attraverso la motivazione coordinata con il dispositivo - e' possibile individuare l'oggetto della questione, che non riguarda soltanto la previsione - cui fa esclusivo riferimento il dispositivo - della condanna al pagamento delle spese del procedimento, in caso di declaratoria di inammissibilita' del ricorso per cassazione, ma anche quella del versamento di una somma in favore della cassa delle ammende. Dalla stessa ordinanza risulta, inoltre, che la proposizione della questione e' fatta con esclusivo riferimento alle conseguenze della inammissibilita' del ricorso per cassazione, mentre non viene investita da censure la disciplina degli effetti della pronunzia di rigetto.

Massima n. 25390

I limiti della responsabilita' del querelante "soccombente" per le spese del procedimento, non possono fungere utilmente da 'tertium comparationis' ai fini dell'esclusione dalla condanna alle spese processuali della parte privata che abbia dato avvio al giudizio di cassazione, se il ricorso e' dichiarato inammissibile, trattandosi di situazioni ben differenziate: infatti, nel caso in cui alla querela segua un processo che non si concluda con la condanna dell'imputato, siffatto esito puo' ben dipendere da circostanze dal querelante non scrutinabili, e percio' inidonee a fondare una valutazione del suo comportamento in termini di colpa; mentre la regola dell'art. 616 cod. proc. pen. dettata per il ricorso per cassazione - operando in funzione del risultato del processo - ragionevolmente prescinde dalle ragioni concrete che a quell'esito abbiano condotto, e in particolare dall'atteggiamento soggettivo del soccombente. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 616 cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., relativamente alla previsione della condanna al pagamento delle spese della parte privata ricorrente, se il ricorso per cassazione sia dichiarato inammissibile. - v., in materia di spese processuali penali, sentenze nn. 45/1997; 134/1993 e 30/1964. - in tema di condanna del querelante alle spese, sentenze n. 165/1974, n. 52/1975, n. 29/1992, n. 180/1993, n. 423/1993.

Massima n. 25391

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 616 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilita' del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'. Non e', infatti, conforme al principio posto dall'art. 3 della Costituzione l'aver dato rilievo all'errore prescindendo dalla sua causa e quindi dall'aspetto soggettivo della sua determinazione, con cio' parificando la posizione di chi abbia proposto il ricorso per cassazione, ragionevolmente fidando nell'ammissibilita', a quella del ricorrente che invece non versi in tale situazione, al punto da essere definito <<temerario>>; in altri termini, il principio di eguaglianza non tollera la rigida applicazione della sanzione secondo il criterio della soccombenza; ne' il potere conferito al giudice di graduare l'importo della sanzione, puo' escludere la lesione del principio, che', anzi, esso implicitamente conferma l'irragionevolezza della norma. - cfr. sentenza n. 69/1964, con la quale fu rigettata analoga questione, relativa al (corrispondente) art. 549 del codice di procedura penale (abrogato).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 616 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

2) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della rimanente parte dell'art. 616 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 13 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze