Corte costituzionale
Sentenza n. 184/2000
Corte cost., sent. 9 giugno 2000, n. 184
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 184/2000
- Data di deposito
- 9 giugno 2000
- Data di decisione
- 7 giugno 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:184
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 2, decreto-legge n. 299 del 16 maggio 1994
- art. 7, comma 3, legge n. 223 del 23 luglio 1991
- art. 1, comma 5, decreto-legge n. 299 del 16 maggio 1994
- art. 2, decreto-legge n. 299 del 16 maggio 1994
- art. 1, comma 1, legge n. 451 del 19 luglio 1994
- art. 54, comma 12, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
Parametri
Massime
Massima n. 25384
Non e' implausibile l'orientamento espresso dal Tribunale di Torino, nel sollevare la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, 1, comma 5, 2 e 3, comma 2, del d.l. 16 maggio 1994, n. 299 (convertito in legge dall'art. 1, comma 1 della legge 19 luglio 1994, n. 451), per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, nel senso che la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificato dall'impugnato art. 1, comma 5, del d.l. n. 299 del 1994, (ove si prevede, a decorrere dal 1^ gennaio 1995, l'adeguamento del trattamento di integrazione salariale straordinaria agli indici ISTAT per i prezzi al consumo) non sia suscettibile di interpretazione estensiva o analogica al fine di rendere applicabile il suddetto adeguamento anche all'indennita' di mobilita'. Tale orientamento, infatti, trova implicita conferma nell'art. 45, comma 1, lettera r), della legge 17 maggio 1999, n. 144 che specificamente delega il Governo ad introdurre norme per adeguare nei successivi anni l'indennita' di mobilita' con l medesimo criterio gia' vigente per il trattamento straordinario di integrazione salariale. L.T.
Massima n. 25409
Il trattamento di integrazione salariale straordinaria e' strutturalmente diverso rispetto al trattamento di mobilita' e, d'altra parte, rientra nella discrezionalita' del legislatore concedere anche per l'indennita' di mobilita' un meccanismo di rivalutazione identico a quello esistente per la cassa integrazione guadagni straordinaria non trattandosi di una scelta costituzionalmente vincolata, in quanto, anche nell'attuale quadro normativo, il trattamento riservato all'indennita' di mobilita' garantisce ai lavoratori mezzi adeguati alle esigenze di vita. Sono, pertanto, infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, 1, comma 5, 2 e 3, comma 2, del d.l. 16 maggio 1994, n. 299 (convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 454) e dell'art. 54, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, per le parti in cui, rispettivamente: a) i primi non prevedono per l'indennita' di mobilita' un meccanismo di rivalutazione identico a quello esistente per la cassa integrazione guadagni straordinaria; b) l'art. 54, comma 12, cit. fissa il rinvio all'indice ISTAT a decorrere dal 1^ giugno 1998 senza nulla disporre per il passato. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), 1, comma 5, 2 e 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell'art. 54, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Torino e dal pretore di Trieste con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
Testo integrale
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