Corte costituzionale
Sentenza n. 183/2000
Corte cost., sent. 9 giugno 2000, n. 183
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 183/2000
- Data di deposito
- 9 giugno 2000
- Data di decisione
- 7 giugno 2000
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:183
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25383
E' inammissibile - rientrando esclusivamente nella sfera di discrezionalita' del legislatore interventi volti a modificare in peggio la posizione del destinatario della legge penale o comunque diretti a superare le contraddizioni derivanti dalla formulazione della norma sottoposta a censura di costituzionalita' - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, della Costituzione, nella parte in cui, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, subordina la concessione del beneficio della sostituzione della pena detentiva alla condizione che siano trascorsi dieci anni tra il fatto e la sentenza con cui viene inflitta la pena da sostituire. La questione, infatti, trova il suo fondamento nell'anomalia dell'inciso contenuto nell'alinea del secondo comma dell'art. 59 impugnato che, prescrivendo che le condizioni soggettive ostative alla sostituzione della pena detentiva producono il loro effetto solo quando tale pena sia stata "comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio", pone un "problema esegetico pressoche' insolubile". L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Messina, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
Testo integrale
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