Corte costituzionale
Sentenza n. 165/2000
Corte cost., sent. 31 maggio 2000, n. 165
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 165/2000
- Data di deposito
- 31 maggio 2000
- Data di decisione
- 25 maggio 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:165
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25355
La scelta del legislatore di limitare la tutela cautelare, nel processo tributario, solamente al primo grado di giudizio e di non consentire, nei gradi successivi al primo, l'adozione di misure cautelari intese ad impedire, in pendenza del ricorso per cassazione o del ricorso alla commissione tributaria centrale, l'esecuzione della pretesa tributaria oggetto del giudizio, nei limiti fissati dalla sentenza impugnata, non lede il diritto garantito dall'art. 24 della Costituzione, in quanto la disponibilita' di misure cautelari - pur costituendo componente essenziale della tutela giurisdizionale - deve ritenersi costituzionalmente imposta solo fino al momento in cui non intervenga, nel processo, una pronuncia di merito che accolga - con efficacia esecutiva - la domanda, rendendo superflua l'adozione di ulteriori misure cautelari, ovvero la respinga, negando in tal modo, con cognizione piena, la sussistenza del diritto e dunque il presupposto stesso della invocata tutela; rimanendo, pertanto, rimessa alla discrezionalita' del legislatore la previsione di mezzi di tutela cautelare nelle fasi di giudizio successive a siffatta pronuncia. Ne' sussiste disparita' di trattamento tra le controversie in materia di imposte e tasse devolute alla cognizione del giudice ordinario - nelle quali sarebbe possibile sospendere, ai sensi dell'art. 373 del codice di procedura civile, l'esecuzione della sentenza d'appello in pendenza del ricorso per cassazione - e le controversie, nelle stesse materie, attribuite alla giurisdizione delle commissioni tributarie, per le quali tale possibilita' di sospensione non e' prevista, dovendo escludersi l'esistenza di un principio (costituzionalmente rilevante) di necessaria uniformita' tra i vari tipi di processo, pur nel vincolo del rispetto della ragionevolezza delle scelte legislative. Non e' fondata, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 47 e 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. - In ordine alla garanzia costituzionale della tutela cautelare v. sentenze nn. 336/1998, 326/1997, 249/1996, 253/1994 e 190/1985. - Sulla esclusione di un principio di necessaria uniformita' di regole processuali tra i diversi tipi di processo, sentenze n. 18/2000 e n. 82/1996.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla commissione tributaria regionale di Perugia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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