Corte costituzionale

Sentenza n. 160/2000

Corte cost., sent. 24 maggio 2000, n. 160

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
160/2000
Data di deposito
24 maggio 2000
Data di decisione
22 maggio 2000
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:160

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 1, n. 2 All.A, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931

Parametri

Massime

Massima n. 25337

E' ammissibile la questione di legittimita' costituzioanle dell'art. 10, comma primo, numero 2, dell'allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 in quanto l'ordinanza di rimessione offre una motivazione adeguata e non implausibile sulla rilevanza della questione e sulla persistente operativita' dela norme denunciata ai fini della decisione del giudizio 'a quo'. Va, pertanto, disattesa l'eccezione di inammissibilita', per difetto di rilevanza della questione, sollevata dalla parte privata sotto il prfilo della tacita abrogazione della norma denuncaita a seguito della legge 27 gennaio 1989, n. 25. L.T.

Massima n. 25338

Non lede il principio di razionalita'-uguaglianza ne' costituisce una compressione dell'effettivita' del diritto al lavoro l'art. 10, comma primo, numero 2 dell'allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 impugnato nella parte in cui fissa in trenta anni il limite massimo di eta' per l'assunzione del personale dei servizi attivi delle aziende municipalizzate che gestiscono servizi di autotrasporto. Infatti, va osservato che: a) non puo' configurarsi alcuna disparita' di trattamento tra il suddetto personale e quello ferroviario in considerazione della particolarita', quanto meno nei requisiti fisico-attitudinali, del rapporto di lavoro dei conducenti di linea dei servizi automobilistici urbani e parificati delle aziende municipalizzate e private dei trasporti su strada (autolinee urbane e filovie urbane ed extra urbane, cui con legge 24 maggio 1952, n. 628 sono state estese le norme del r.d. n. 148 del 1931) rispetto ai macchinisti delle Ferrovie dello Stato, il cui rapporto e' disciplinato in modo autonomo e sganciato almeno parzialmente dal r.d. n. 148 del 1931; b) la determinazione effettuata dal legislatore non e' manifestamente irragionevole o arbitraria giacche' lascia spazio ad eccezioni, con particolari procedure di garanzia, in relazione a "casi speciali" o per "determinate specialita' di personale" e inoltre ora risulta superabile attraverso la disciplina della contrattazione collettiva; c) la garanzia del diritto al lavoro non deve essere intesa nel senso che non consenta al legislatore ordinario di regolarne l'esercizio e cio' vale anche per i limiti di eta', soprattutto quando la norma si riferisce a requisiti attitudinali richiesti da particolari rapporti di lavoro caratterizzati dalla natura del servizio da prestare e da oggettive necessita' del tipo di azienda (sia pubblica sia privata). Per le suesposte ragioni non e' fondata la questione sollevata nei confronti della suddetta disposizione. L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 10, primo comma, numero 2, dell' allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 4 della Costituzione, dal pretore di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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