Corte costituzionale
Sentenza n. 115/2000
Corte cost., sent. 21 aprile 2000, n. 115
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 115/2000
- Data di deposito
- 21 aprile 2000
- Data di decisione
- 13 aprile 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:115
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge n. 1511 del 12 luglio 1923
Parametri
Massime
Massima n. 25256
Nella fattispecie disciplinata dall'art. 6 della legge 12 luglio 1923, n. 1511, letto in connessione con gli artt. 9 e 10 del regio decreto 27 settembre 1923, n. 2124, non puo' ravvisarsi il carattere tipico dell'arbitraggio riconducibile all'ipotesi prevista dall'art. 1349 del codice civile, all'ipotesi cioe' in cui le parti contraenti devolvono ad un terzo la determinazione di uno degli elementi del contratto. La disposizione censurata della legge n. 1511 non contempla, infatti, un'attivita' negoziale per il completamento dell'oggetto contrattuale e l'accordo delle parti sul punto, ma prevede, al contrario, la risoluzione di una vera e propria controversia devoluta ad un apposito collegio arbitrale.
Massima n. 25257
In una lettura adeguata alla Costituzione - che deve essere sempre preferita ad altre - la devoluzione della controversia ad un collegio di arbitri, quali amichevoli compositori, prevista dall'art. 6 della legge 12 luglio 1923, n. 1511 - in caso di disaccordo circa il compenso da corrispondere al proprietario del bosco, nell'ambito del Parco nazionale d'Abruzzo, per la mancata esecuzione dei tagi boschivi - non puo' essere intesa nel senso che tale disposizione abbia posto un arbitrato obbligatorio con conseguente divieto di accesso alla giurisdizione ordinaria. Accesso che deve, viceversa, sempre intendersi permesso in mancanza di una chiara deroga al principio secondo cui la giurisdizione statale sulle controversie costituisce la regola fissata nel nostro ordinamento. Pertanto, non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 12 luglio 1923, n. 1511, prospettata sul presupposto dell'obbligatorieta' dell'arbitrato ivi previsto. - V. anche sentenze nn. 325/1988, 488/1991 e 127/1977 ed altre richiamate nella sentenza n. 115, in tema di arbitrato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 12 luglio 1923, n. 1511 (Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo) sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma e 102, primo comma, della Costituzione, dal giudice unico del Tribunale di Sulmona con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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