Corte costituzionale
Sentenza n. 114/2000
Corte cost., sent. 21 aprile 2000, n. 114
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 114/2000
- Data di deposito
- 21 aprile 2000
- Data di decisione
- 13 aprile 2000
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:114
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, decreto-legge n. 688 del 30 settembre 1982
- legge n. 873 del 27 novembre 1982
Parametri
Massime
Massima n. 25229
E' inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873), risultando la norma censurata del tutto estranea al giudizio principale - promosso dalla Corte d'appello di Trieste con ordinanza emessa il 9 ottobre 1998 - che ha infatti ad oggetto l'opposizione avverso ingiunzione emessa dall'amministrazione finanziaria per il pagamento dell'addizionale all'imposta sul consumo elettrico e non invece un'azione di ripetizione di indebito, alla cui disciplina e' diretta la norma stessa.
Massima n. 25230
E' ammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873), in quanto non risulta implausibile il presupposto interpretativo da cui muovono i rimettenti, secondo cui alle addizionali di imposte debba riconoscersi la medesima natura, di imposta di consumo, propria della imposta-base, agli effetti dell'azione di rimborso. Va, pertanto, disattesa l'eccezione di inammissibilita', per difetto di rilevanza della questione, sollevata dalle parti private e basata su assunto contrario.
Massima n. 25231
E' ammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873), in quanto la norma stessa deve ritenersi applicabile ad ogni azione di ripetizione di somme indebitamente percepite dall'amministrazione a titolo di imposta di consumo e, nella specie, all'azione di ripetizione delle addizionali sull'energia elettrica oggetto dei giudizi principali. Va,pertanto, disattesa l'eccezione di inammissibilita' della questione per irrilevanza, basata sul diverso assunto dell'estraneita' dell'energia elettrica all'area delle imposte di consumo.
Massima n. 25232
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, nella parte in cui detta disposizione - ai fini della ripetizione di imposte indebitamente pagate - prevede che la prova del mancato trasferimento su altri soggetti dell'onere economico dell'imposta possa consistere nella sola prova documentale. Alla luce dei sopravvenuti mutamenti del quadro normativo - in ispecie della nuova disciplina dettata dalla legge 29 dicembre 1990, n. 428 a seguito della pronuncia della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 24 marzo 1988 (in causa 104/86) -, mutamenti che inducono, inoltre, alla parziale riconsiderazione delle precedenti diverse conclusioni espresse con ordinanze di manifesta infondatezza, tale previsione comporta una sicura lesione del diritto di agire in giudizio del 'solvens' in contrasto, quindi, con l'art. 24 Cost. Essa viene, infatti, a subordinare la tutela giurisdizionale ad una prova che, secondo criteri di normalita', si palesa impossibile, non potendo in via generale essere ipotizzata l'esistenza di un documento contenente la diretta rappresentazione del fatto negativo costituito dalla mancata traslazione del peso economico di un'imposta. - Cfr. ordinanze nn. 651 e 807 del 1988 e nn. 172 e 197 del 1989 di manifesta infondatezza della questione sollevata nei confronti della medesima disposizione di legge.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali) convertito con modificazioni nella legge 27 novembre 1982, n. 873, nella parte in cui dispone che la prova ivi prevista possa essere data solo documentalmente;
b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), convertito con modificazioni nella legge 27 novembre 1982, n. 873, sollevata dalla Corte d'appello di Trieste con ordinanza emessa il 9 ottobre 1998.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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