Corte costituzionale
Sentenza n. 113/2000
Corte cost., sent. 20 aprile 2000, n. 113
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 113/2000
- Data di deposito
- 20 aprile 2000
- Data di decisione
- 13 aprile 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:113
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25223
Il principio di supremazia costituzionale, che impone all'interprete di optare, tra piu' soluzioni astrattamente possibili, per quella che renda la disposizione di legge conforme alla Costituzione - nella specie conforme al principio del giusto processo, secondo le indicazioni gia' contenute nelle sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997 - oltreche' una lettura logico-sistematica delle norme, impediscono di attribuire un significato ristretto alla locuzione "altre gravi ragioni di convenienza" di cui al comma 1, lettera h, dell'art. 36 del codice di procedura penale. Infatti, in tale proposizione normativa, la parola "convenienza" assume un valore prescrittivo tale da imporre l'osservanza - secondo valutazioni in concreto e caso per caso - di un obbligo giuridico di astensione del giudice, che non riguarda soltanto situazioni private del giudice, ma include l'attivita' giurisdizionale che egli abbia svolto, legittimamente, in altri procedimenti. Pertanto non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' del medesimo art. 36 cod.proc.pen., proposta sulla base dell'interpretazione restrittiva della lettera h del comma 1, la quale esclude in particolare il dovere di astensione nell'ipotesi in cui il giudice abbia precedentemente pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta (ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.) nei confronti di uno o piu' concorrenti nel reato. - V. anche sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997, sul diverso ambito di operativita' delle incompatibilita' ex art. 34 cod.proc.pen. e degli istituti della astensione e ricusazione ex artt. 36 e 37 cod.proc.pen. - Per le ipotesi di concorso di persone nel medesimo reato, ai fini del giudizio di responsabilita' e delle autonome valutazioni del giudice, sentenze nn. 186 del 1992, 439 del 1993, 371 del 1996. - V. altresi' sentenza n. 241 del 1999, per l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che abbia pronunciato sentenza nei confronti dello stesso imputato per il medesimo fatto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Sondrio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze