Corte costituzionale
Sentenza n. 10/2000
Corte cost., sent. 17 gennaio 2000, n. 10
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 10/2000
- Data di deposito
- 17 gennaio 2000
- Data di decisione
- 11 gennaio 2000
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:10
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 16 settembre 1998
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 25123
Nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato originati dal contrasto tra le valutazioni del Senato, o della Camera dei deputati, e l'autorita' giudiziaria procedente, in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost., la Corte costituzionale non puo' limitarsi a verificare la validita' o la congruenza delle motivazioni - ove siano espresse - con le quali la Camera di appartenenza del parlamentare abbia dichiarato insindacabile una determinata opinione, come se il suo fosse un giudizio solo sindacatorio (assimilabile a quello del giudice amministrativo su un atto cui si imputi il vizio di eccesso di potere) su una determinazione discrezionale dell'assemblea politica. Chiamata a svolgere, in tale controversie, in posizione di terzieta', una funzione di garanzia, da un lato, dell'autonomia della Camera di appartenenza del parlamentare, dall'altro, della sfera di attribuzione dell'autorita' giurisdizionale, la Corte non puo' infatti verificare la correttezza, sul piano costituzionale, di una pronuncia di insindacabilita', senza verificare - e in questo senso va precisato e in parte corretto quanto affermato, circa i caratteri di tale controllo, nella sua pregressa giurisprudenza - se, nella specie, l'insindacabilita' sussista, e cioe' se l'opinione di cui si discute sia stata espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari, alla luce della nozione di tale esercizio che si desume dalla Costituzione. - Cfr. S. n. 11/2000. red.: S. Pomodoro
Massima n. 25124
Nel precetto dell'art. 68, primo comma, Cost., circa l'insindacabilita' di opinioni espresse di cui i parlamentari siano stati chiamati a rispondere davanti all'autorita' giudiziaria, la linea di confine fra la tutela dell'autonomia e della liberta' delle Camere, e, a tal fine, della liberta' dei loro membri, - da un lato - e la tutela dei diritti e degli interessi, costituzionalmente protetti, suscettibili di essere lesi - dall'altro lato - e' fissata attraverso la delimitazione "funzionale" dell'ambito della prerogativa, senza la quale - come piu' volte affermato dalla Corte - l'applicazione della prerogativa si trasformerebbe in un privilegio personale, con possibili distorsioni anche del principio di eguaglianza e di parita' di opportunita' fra cittadini nella dialettica politica. E poiche' la regola per cui, nel linguaggio e nel sistema della Costituzione, le "funzioni" riferite agli organi non indicano generiche finalita', ma riguardano ambiti e modi giuridicamente definiti, vale anche per la funzione parlamentare, ancorche'essa si connoti per il suo carattere non "specializzato", mentre e' pacifico che costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione quelle manifestate nel corso dei lavori della Camera di appartenenza e dei suoi vari organi, in occasione di una qualsiasi fra le funzioni svolte dalla Camera medesima, ovvero manifestate in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facolta' proprie del parlamentare in quanto membro dell'assemblea, l'attivita' politica svolta dal parlamentare al di fuori di questo ambito non puo' dirsi, invece, di per se' esplicazione della funzione parlamentare. Nel normale svolgimento della vita democratica e del dibattito politico, le opinioni che il parlamentare esprima fuori dai compiti e dalle attivita' propri delle assemblee rappresentano infatti l'esercizio della liberta' di espressione comune a tutti i consociati, cosicche', a precisazione - anche in vista di esigenze di certezza - della precedente giurisprudenza della Corte in materia, se ne deve concludere che il nesso funzionale da riscontrarsi, per poter ritenere l'insindacabilita', tra la dichiarazione e l'attivita' parlamentare, non puo' esser visto come un semplice collegamento di argomento o contesto fra l'una e l'altra, ma come identificabilita' della dichiarazione quale espressione dell'attivita' parlamentare. - Cfr. S. nn. 375/1997, 289/1998, 329/1999, 417/1999, 148/1983 e 11/2000. V. anche le seguenti massime C e D. red.: S. Pomodoro
Massima n. 25126
Una volta stabilito che a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., le dichiarazioni del deputato o del senatore, che per esse siano stati chiamati a rispondere davanti all'autorita' giudiziaria, possono riconoscersi coperte dall'immunita' ivi prevista solo in quanto si identifichino in un'opinione espressa in sede parlamentare, non puo' tuttavia affermarsi che tale opinione sia protetta da immunita' solo nell'occasione specifica in cui viene manifestata in questo ambito e che ricada al di fuori della sfera della prerogativa se venga riprodotta in sede diversa. La pubblicita', ed anzi la naturale destinazione, che caratterizza normalmente le attivita' e gli atti del Parlamento, proprio per assicurarne la funzione di sede massima della libera dialettica politica, comportano infatti che l'immunita' di estenda a tutte le altre sedi ed occasioni in cui l'opinione venga riprodotta al di fuori dell'ambito parlamentare, purche', beninteso, il contenuto "storico" di essa, anche se non proprio testualmente identico, sia sostanzialmente il medesimo. Dal che discende che la semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse dal deputato o da senatore in sede parlamentare non puo' bastare a fondare l'estensione alla prima dell'immunita' che copre le seconde. - V. la precedente massima B. red.: S. Pomodoro
Massima n. 25131
Nel giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati - dichiarato ammissibile in sede di delibazione con la ordinanza n. 238 del 1999 - in relazione alla deliberazione del 16 settembre 1998 con la quale l'Assemblea, su conforme parere della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti, per i quali e' in corso, davanti al suddetto Tribunale, un procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi, per il reato di diffamazione col mezzo della stampa a danno del magistrato Giancarlo Caselli, all'epoca Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, concernono opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'art. 68 Cost., va respinta l'eccezione di irricevibilita' avanzata dalla difesa della Camera, per la ritenuta inidoneita' dell'atto (ordinanza anziche' ricorso) con cui il giudizio e' stato promosso. E' ben vero, infatti, che, in casi del genere, nel conflitto di attribuzioni - a differenza che nella questione di legittimita' costituzionale sollevata in via incidentale - il giudice, quale titolare della funzione giurisdizionale, si fa promotore del giudizio come parte ricorrente, in vista della tutela di un interesse potenzialmente fornito di protezione costituzionale, e dunque l'atto introduttivo e' un atto del giudizio costituzionale, ne assume i contenuti e le forme e ne segue le regole procedurali. Ma da cio' non si puo' trarre la conclusione della irricevibilita' del conflitto, quando, al di la' del 'nomen iuris', come nel caso, la ordinanza possieda i requisiti necessari di un valido ricorso, cosi' come definiti dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. red.: S. Pomodoro
Massima n. 25132
A parziale accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione, proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 16 settembre 1996, deve statuirsi che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare che i fatti per i quali e' in corso presso il suddetto Tribunale procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi, per diffamazione a danno dell'allora Procuratore della Repubblica di Palermo Giancarlo Caselli, limitatamente al contenuto delle dichiarazioni dal medesimo deputato non corrispondente sostanzialmente a quello delle interrogazioni da lui presentate al Ministro della Giustizia il 29 aprile 1994, concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.. Con conseguente annullamento, nella parte in cui si riferisce al predetto contenuto delle dichiarazioni, della deliberazione della Camera. Premesso, infatti, che, in casi del genere, esula dal compito della Corte costituzionale la risposta al quesito - su cui e' chiamato esclusivamente a pronunciarsi il giudice del processo penale - se le dichiarazioni in questione integrino gli estremi del reato ascritto al deputato, o non concretino piuttosto la manifestazione del diritto alla critica di cui egli, al pari di qualsiasi altro soggetto, fruisce in base all'art. 21 Cost., va infatti considerato che, se e' pur vero che - come sostenuto dalla difesa della Camera e ricordato pure nella delibera della Giunta - "la questione oggetto delle dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi ha costituito anche l'argomento di alcune interrogazioni parlamentari" e che le dichiarazioni incriminate potrebbero ritenersi coperte dall'immunita' se risultassero sostanzialmente riproduttive delle opinioni espresse in tali atti ispettivi, e' tuttavia decisivo, nel caso, che cio' si verifichi solo per una di esse. Atteso che, mentre per quella, delle asserzioni - da lui rese alle agenzie giornalistiche ANSA ed AGI, e pubblicata il 27 aprile 1994, per cui il deputato Sgarbi e' accusato di diffamazione aggravata, dove si diceva che "il processo Andreotti e' un processo politico", potrebbe trovare una certa sostanziale corrispondenza nell'addebito, peraltro solo ipotizzato nella interrogazione n. 3/0009 presentata il 28 aprile 1994, di essersi chiesta l'autorizzazione a procedere contro il senatore Andreotti "per motivi inesistenti e infondati", la seconda, e cioe' l'annuncio di una denuncia contro il dott. Caselli per "truffa aggravata e abuso di ufficio per aver utilizzato il proprio ruolo per un'azione politica", non trova alcuna corrispondenza sostanziale ne' nella su citata interrogazione n. 3/0009, cosi' come in nessuna delle altre due a cui pure si e' fatto richiamo: ne' in quella, presentata il 29 aprile 1994, n. 3/00010, ne', tanto meno, in quella n. 3/00937, presentata un anno prima. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare che i fatti per i quali è in corso presso il tribunale di Roma il procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi, per diffamazione a danno dell'allora procuratore della Repubblica di Palermo Giancarlo Caselli, limitatamente al contenuto delle dichiarazioni del medesimo deputato non corrispondente sostanzialmente a quello delle interrogazioni da lui presentate al Ministro della giustizia il 29 aprile 1994, concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; di conseguenza annulla nella parte in cui si riferisce al predetto contenuto delle dichiarazioni, la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 settembre 1998.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 gennaio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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