Corte costituzionale
Ordinanza n. 99/2000
Corte cost., ord. 13 aprile 2000, n. 99
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 99/2000
- Data di deposito
- 13 aprile 2000
- Data di decisione
- 5 aprile 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:99
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 410 del 29 novembre 1997
- art. 2, comma 1, a), decreto-legge n. 328 del 29 settembre 1997
- art. 7, decreto-legge n. 328 del 29 settembre 1997
- art. 2, comma 1, b), decreto-legge n. 328 del 29 settembre 1997
- art. 4, comma 1, decreto-legge n. 328 del 29 settembre 1997
- art. 1, decreto-legge n. 328 del 29 settembre 1997
- art. 6-bis, decreto-legge n. 328 del 29 settembre 1997
Parametri
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 24, Costituzione
- art. 26, comma 2, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 3, Costituzione
- art. 31, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 27, comma 2, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 32, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 25212
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 29 settembre 1997 n. 328 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410), in relazione agli artt. 1, 2, comma 1, lettera a), b), 4, comma 1 e 6-bis, sollevata in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale della Regione Siciliana e all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, in quanto il ricorso della Regione Siciliana avverso tale disposizione e' stato depositato oltre il termine di dieci giorni, stabilito a pena di decadenza, dalla notificazione.
Massima n. 25213
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 29 settembre 1997 n. 328 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410), in relazione agli artt. 1, 2, comma 1, lettera a), b), 4, comma 1 e 6-bis, sollevata in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale della Regione Siciliana e all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, in quanto il ricorso della Regione Siciliana avverso tale disposizione e' stato depositato oltre il termine di dieci giorni, stabilito a pena di decadenza, dalla notificazione.
Massima n. 25214
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 32, terzo comma, e 31, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, proposta, in via subordinata, alla Corte con richiesta di autorimessione, in quanto il termine di dieci giorni per il ricorso in via principale nel giudizio di legittimita' costituzionale non e' tale da renderne impossibile o difficile il rispetto; la sua previsione non contrasta, quindi, con la garanzia del diritto di difesa ne' con il principio di eguaglianza, in rapporto al diverso termine di venti giorni prescritto nel caso dei ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione, non sussistendo un'esigenza di assoluta uniformita' nella disciplina processuale dei due tipi di giudizio dinanzi alla Corte, la cui diversita' ben puo' ammettere diverse, non irragionevoli, scelte normative.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328 (Disposizioni tributarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, in relazione agli articoli 1, 2, comma 1, lettere a) e b), 4, comma 1, e 6-bis dello stesso decreto, sollevata, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale della Regione Siciliana e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dalla Regione Siciliana con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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