Corte costituzionale
Ordinanza n. 97/2000
Corte cost., ord. 7 aprile 2000, n. 97
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 97/2000
- Data di deposito
- 7 aprile 2000
- Data di decisione
- 3 aprile 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:97
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25237
Manifesta inammissibilita'- per mancata individuazione, da parte del giudice 'a quo', all'interno del "corpus" normativo concernente il procedimento speciale per decreto ingiuntivo, della norma che determinerebbe la lamentata lesione della Costituzione - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 633 e seguenti del cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, auspicando la conseguente soppressione della competenza del giudice di pace ad emettere decreti ingiuntivi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Borgo San Lorenzo, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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