Corte costituzionale

Ordinanza n. 88/2000

Corte cost., ord. 28 marzo 2000, n. 88

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
88/2000
Data di deposito
28 marzo 2000
Data di decisione
22 marzo 2000
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:88

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, decreto-legge n. 399 del 20 giugno 1994
  • legge n. 501 del 8 agosto 1994
  • legge n. 356 del 7 agosto 1992
  • art. 12-sexies, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992

Parametri

Massime

Massima n. 25701

E' manifestamente inammissible la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nei confronti dell'art. 12-'sexies' del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa) convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui, in caso di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 73, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, esclude, ove ricorra l'attenuante del fatto di lieve entita' di cui al comma 5 della medesima disposizione, la confisca, altrimenti prevista, del denaro, beni od altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza, anche se si tratti dei profitti dello spaccio di stupefancenti. Benche' il giudice 'a quo' si limiti a pretendere la eliminazione dal testo della norma, dell'inciso "esclusa la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990", l'intervento richiesto alla Corte costituzionale solo apparentemente, infatti, ha natura demolitoria, ma in realta', attraverso la estensione della sfera di applicazione della confisca, a cui esso darebbe luogo, si sostanzia in un intervento additivo di competenza del legislatore, cui spetta esclusivamente, nell'ambito della sua discrezionalita', purche' non arbitrariamente, esercitata, operare scelte derogatorie rispetto a quelle previste in via generale dall'istituto dell'applicazione della pena su richiesta. E va anche considerato, d'altra parte, che, pur avendo sollevato la questione di costituzionalita' nel decidere, in qualita' di giudice dell'esecuzione, su una richiesta di restituzione di una somma di denaro sequestrata a persona alla quale era stata poi applicata la pena su richiesta appunto, per il delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, il rimettente ha omesso di prendere in esame, agli effetti della rilevanza del promosso incidente, la possibilita' di respingere la richiesta sulla base della giurisprudenza di legittimita' in materia, che, perche' possa disporsi la restituzione, ritiene necessaria (a norma dell'art. 262 cod. proc. pen.) la prova dello 'ius possidendi' in capo al richiedente, e cioe' dell'esistenza di una posizione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento, non configurabile nella situazione di fatto prospettata nel caso. - Riguardo alla impossibilita' di pronunciare, in questioni del genere, le richieste sentenze additive, cfr. O. nn. 334/1994, 371/1995, 282/1995 e 378/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dall'art. 2 del d.-l. 20 giugno 1994, n. 399, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 501, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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