Corte costituzionale
Ordinanza n. 87/2000
Corte cost., ord. 28 marzo 2000, n. 87
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 87/2000
- Data di deposito
- 28 marzo 2000
- Data di decisione
- 22 marzo 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:87
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 26, 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 9, comma 2, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 24, Costituzione
Massime
Massima n. 25700
Sono manifestamente inammissibile le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 641 c. 1 c.p.c., nella parte in cui non prevede l'avvertimento che l'opponente deve proporre, a pena di decadenza, nell'atto di opposizione le eventuali domande riconvenzionali, e dell'art. 645 c. 1 c.p.c., nella parte in cui non prevede espressamente che l'opponente deve proporre nell'atto di opposizione, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali - sollevate con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - sia perche' non essendo stata formulata nel giudizio 'a quo', ad opera della parte opposta, o una espressa eccezione in ordine alla inammissibilita' della domanda riconvenzionale, le questioni stesse risultano sollevate in modo del tutto astratto; sia perche' - tenuto conto che identiche questioni (ancorche' piu' ampie) sono state gia' sollevate dallo stesso rimettente nell'ambito del medesimo giudizio e dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza con ord. n. 282 del 1998 - in presenza di una pronuncia avente contenuto decisorio, come e' quella che abbia accertato un difetto di rilevanza non modificabile dal giudice 'a quo', non e' consentito al medesimo rimettente riproporre nel medesimo giudizio la stessa questione, in quanto cio' integrerebbe un'impugnazione della precedente decisione della Corte, inammissibile alla stregua dell'ultimo comma dell'art. 137 Cost. - Ord. n. 282/98.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 641, primo comma, e 645, primo comma, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Stradella con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 marzo 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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