Corte costituzionale
Ordinanza n. 85/2000
Corte cost., ord. 28 marzo 2000, n. 85
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 85/2000
- Data di deposito
- 28 marzo 2000
- Data di decisione
- 22 marzo 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:85
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione Lombardia n. 2 del 10 gennaio 1995
- art. 1, legge della Regione Lombardia n. 2 del 10 gennaio 1995
Parametri
Massime
Massima n. 25697
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nei confronti degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Lombardia 10 gennaio 1995, n. 2, in quanto, ai fini dell'attribuzione di punteggio nel concorso per titoli per la copertura di posti della seconda qualifica dirigenziale della Giunta regionale, di cui all'art. 36 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60, come interpretato dalla legge regionale 27 marzo 1985, n. 22, escludono la rilevanza delle funzioni a livello direttivo svolte nell'ambito regionale, ove conferite prima della legge regionale 1 agosto 1979, n. 42, e cioe' in seguito a scelte ancora discrezionali e non vincolate a criteri obiettivi legislativamente predeterminati, dalla legge n. 42 del 1979 non piu' consentite. L'assunto interpretativo da cui muove il giudice 'a quo' e da lui posto a base, quale 'tertium comparationis', della denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione - che cioe' le funzioni dirigenziali comunque svolte presso altri enti pubblici a differenza di quelle espletate, presso la Regione, a partire dal 15 dicembre 1973, si sarebbero potute invece valutare a quei fini anche in mancanza delle suddette condizioni - non soltanto, infatti, non e' dimostrato nell'ordinanza di rimessione - dove non si indica alcuna disposizione di legge idonea a darne conferma - ma risulta anzi segnatamente smentito dalla legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1, il cui art. 4, comma quattordicesimo, interpretando l'art. 36, comma quarto, punto C4, della legge n. 60 del 1984, valorizza in modo indiscutibile gli aspetti formali del conferimento di funzioni e dell'assetto organizzativo dell'ente regionale. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Lombardia 10 gennaio 1995, n. 2 (Modifica dell'art. 36 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60 "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale" e conseguenti adempimenti), sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione - dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 marzo 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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