Corte costituzionale
Ordinanza n. 77/2000
Corte cost., ord. 22 marzo 2000, n. 77
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 77/2000
- Data di deposito
- 22 marzo 2000
- Data di decisione
- 8 marzo 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:77
Norme oggetto del giudizio
- art. 47-ter, comma 1, -bis, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 25317
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 47- ter , comma 1- bis , della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui dispone che la forma di detenzione domiciliare ivi disciplinata non possa essere concessa ai detenuti condannati per i reati elencati nell'art. 4- bis della stessa legge n. 354 del 1975, anziché prevedere che tali soggetti possano essere ammessi alla misura alternativa in esame alle medesime condizioni stabilite dall'art. 4- bis per l'accesso ai permessi premio e alle altre misure alternative alla detenzione disciplinate dal Titolo I, Capo VI, dell'ordinamento penitenziario. Infatti, il rimettente, avendosi riguardo nella fattispecie ad un soggetto condannato per il reato di rapina aggravata, non ha compiuto le necessarie valutazioni in ordine alla incidenza degli accertamenti relativi alla sussistenza della condizione, prevista nel comma 1 dell'art. 4- bis della medesima legge, che, nel caso esaminato, non vi siano elementi tali da far ritenere sussistenti i collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del comma 1-bis dell'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 marzo 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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