Corte costituzionale
Ordinanza n. 76/2000
Corte cost., ord. 22 marzo 2000, n. 76
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 76/2000
- Data di deposito
- 22 marzo 2000
- Data di decisione
- 8 marzo 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:76
Norme oggetto del giudizio
- art. 117, comma 4, comb.disp., codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 130, comma 2, comb.disp., codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 117, comma 5, comb.disp., codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 142, comma 9, comb.disp., codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 136, comma 7, comb.disp., codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
Parametri
Massime
Massima n. 25315
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - del combinato disposto dell'art. 117, commi 4 e 5, dell'art. 130, comma 2, dell'art. 136, comma 7, e dell'art. 142, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in quanto, premesso che la patente rilasciata da uno stato estero puo' avere rilievo giuridico nel nostro ordinamento solo attraverso la sua conversione e che, ove non sussistano le condizioni richieste dalla legge per tale conversione (v. art. 136 del nuovo codice della strada), lo straniero, sia pure munito di patente di guida estera, che consegua quella italiana, dovra' essere considerato, nel triennio dal conseguimento, come gli altri "neopatentati" ed assoggettato al relativo regime giuridico; il lamentato diverso trattamento sanzionatorio riservato al titolare di patente valida all'estero - che puo' circolare liberamente in Italia alla sola condizione di avervi stabilito la propria residenza da piu' di un anno - rispetto a colui il quale abbia deciso, per necessita' o per scelta di conseguire la patente italiana, non implica alcuna violazione del principio di eguaglianza, che "impone che situazioni eguali siano trattate allo stesso modo e che siano, invece, disciplinate diversamente le situazioni differenti". - Cfr. S. nn. 121/1973 e 285/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 117, commi 4 e 5, dell'art. 130, comma 2, dell'art. 136, comma 7, e dell'art. 142, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Pordenone con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 marzo 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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