Corte costituzionale

Ordinanza n. 583/2000

Corte cost., ord. 29 dicembre 2000, n. 583

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
583/2000
Data di deposito
29 dicembre 2000
Data di decisione
15 dicembre 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:583

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25977

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale - che, nei procedimenti per delitti sessuali, prevede la possibilità per il pubblico ministero e per la persona sottoposta alle indagini di chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1, e cioè delle condizioni che in via generale legittimano la richiesta di procedere con incidente probatorio - "nella parte in cui non prevede che le disposizioni in esso previste si applichino anche all'assunzione della testimonianza della persona inferma di mente", sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, per la lamentata disparità di trattamento di situazioni identiche, nonché violazione del diritto alla difesa della persona indagata. La norma censurata appare frutto di una scelta del legislatore, rispetto alla quale non è dato di rinvenire ragioni costituzionali che ne impongano l'estensione al caso del teste infermo di mente, la cui situazione non è di per sè meccanicamente equiparabile a quella del teste minore infrasedicenne (e non è detto presenti gli stessi caratteri che hanno indotto il legislatore ad ampliare la possibilità' di ricorso all'incidente probatorio), e tenuto conto che le ipotesi in cui la prova possa venir meno o deteriorarsi nelle more delle indagini sono prese in considerazione dal legislatore nello stabilire i casi in cui, in generale, può farsi ricorso, anche su richiesta dell'indagato, all'incidente probatorio (art. 392, comma 1, codice di procedura penale). - sull' art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, sentenza n. 262/1998; - sulla non meccanica equiparabilità del caso del teste infermo di mente a quello del teste minore infrasedicenne, sentenza n. 283/1997; - sulle finalità perseguite con l'istituto dell'incidente probatorio, sentenza n. 77/1994. A.G.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1-bis (Casi) del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecco con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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