Corte costituzionale

Ordinanza n. 575/2000

Corte cost., ord. 21 dicembre 2000, n. 575

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
575/2000
Data di deposito
21 dicembre 2000
Data di decisione
14 dicembre 2000
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:575

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 10, legge n. 448 del 23 dicembre 1998

Parametri

Massime

Massima n. 25994

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte in cui, pur ammettendo la possibilità di cumulo dei benefici fiscali previsti per l'acquisto della prima casa dal decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 e dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, non prevede il rimborso dell'imposta già pagata; tale norma, infatti, é già stata dichiarata costituzionalmente illegittima, in parte qua, con la sentenza n. 416 del 2000. M.R.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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