Corte costituzionale

Ordinanza n. 571/2000

Corte cost., ord. 21 dicembre 2000, n. 571

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
571/2000
Data di deposito
21 dicembre 2000
Data di decisione
14 dicembre 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:571

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 3, legge n. 180 del 7 maggio 1981

Parametri

Massime

Massima n. 25990

Manifesta infondatezza per erroneità del presupposto interpretativo della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, terzo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180, nella parte in cui non prevede che, in ipotesi di giudizio a carico di ufficiale con il grado di tenente generale o equiparato, l'estrazione del "giudice d'arma" non possa essere effettuata tra gli ufficiali, in possesso del grado richiesto, che prestano servizio al di fuori della circoscrizione del Tribunale militare, se nell'ambito della stessa non vi siano ufficiali aventi un grado pari a quello dell'imputato, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, per la lamentata discrezionalità del presidente del tribunale militare, in contrasto con il principio di precostituzione del giudice e di quello di eguaglianza. Al contrario di quanto di quanto opina il giudice 'a quo', l'articolo 5-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 553 (in armonia con l'articolo 25, primo comma, della Costituzione), nello stabilire che qualora non sia possibile procedere alla sostituzione del giudice del tribunale militare nei modi previsti dall'articolo 43, comma 1, del codice di procedura penale, il tribunale deve rimettere il procedimento al tribunale militare più vicino (determinato tenendo conto della distanza chilometrica ferroviaria o marittima), non distingue tra l'impossibilità di sostituire il giudice professionale o il "giudice d'arma" e, anzi, impone il rispetto del criterio della casualità della scelta del giudice non professionale mediante la estrazione a sorte all'interno di una circoscrizione territoriale predeterminata dal legislatore. - Sulla rispondenza al principio di cui all'articolo 25, primo comma, della Costituzione degli spostamenti di competenza derivanti dall'accertamento di fatti ipotizzati dalla legge, sentenza n. 168/1976 e ordinanze nn. 439/1998 e 132/1977. A.G.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Verona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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