Corte costituzionale
Ordinanza n. 562/2000
Corte cost., ord. 20 dicembre 2000, n. 562
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 562/2000
- Data di deposito
- 20 dicembre 2000
- Data di decisione
- 13 dicembre 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:562
Norme oggetto del giudizio
- art. 229, codice penale militare di pace
- art. 260, codice penale militare di pace
- art. 223, comma 1, codice penale militare di pace
- art. 223, comma 2, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 25959
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 223, primo e secondo comma, e 229 del codice penale militare di pace, in relazione all'articolo 260 del medesimo codice - nella parte in cui non prevedono che i reati di lesione personale militare e di minaccia militare commessi in danno di altro militare siano puniti anche a querela della persona offesa e non subordinati esclusivamente, quanto alla loro perseguibilità, alla richiesta del comandante di corpo - sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 52, terzo comma, della Costituzione. Dal momento che i reati militari sono connotati da un'offesa alla disciplina e al servizio, interesse eminentemente pubblico che non tollera subordinazione all'interesse privato, caratteristico della querela, appare pienamente ragionevole l'attribuzione al comandante di corpo dell'istituto della richiesta, strumento idoneo ad adeguare al caso concreto la reazione dell'ordinamento militare, e fondata la ragione delle diversità di trattamento del soggetto inserito nell'ordinamento militare rispetto alla generalità dei cittadini, potenziali persone offese da reati comuni omologhi a quelli di connotazione militare, tanto più che l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno nel processo penale non rappresenta l'unico strumento di tutela giudiziaria a disposizione del danneggiato dal reato, per l'esistenza di validi e praticabili percorsi giudiziari alternativi nella piena disponibilità del danneggiato (l'azione risarcitoria davanti al giudice civile). - per la preminenza dell'interesse pubblico nei reati militari, sentenze nn. 449/1991 e 42/1975, ordinanza n. 229/1988; - sul potere di richiesta del comandante di corpo, sentenze nn. 436/1995 e 449/1991, ordinanze n. 410/2000, 396/1996 e 467/1995; - sulla pluralità degli strumenti di tutela per il danneggiato dal reato, sentenze nn. 396/1996, 94/1996, 532/1995 e 185/1994, ordinanze nn. 410/2000 e 224/1997; - sulla giustificatezza della diversità del trattamento del cittadino militare, le ordinanze nn. 224/1997, 336/1996, 82/1994 e 397/1997. A.G.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 223, primo e secondo comma, e 229 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 260 del medesimo codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 52, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale militare di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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