Corte costituzionale
Ordinanza n. 559/2000
Corte cost., ord. 20 dicembre 2000, n. 559
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 559/2000
- Data di deposito
- 20 dicembre 2000
- Data di decisione
- 13 dicembre 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:559
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, decreto-legge n. 432 del 18 ottobre 1995
- legge n. 534 del 20 dicembre 1995
- art. 641, comma 2, I^ periodo, codice di procedura civile
Parametri
Massime
Massima n. 25956
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 641, secondo comma, primo periodo cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 8 del d.l. 18 ottobre 1995, n. 435 convertito nella legge 20 dicembre 1995, n. 534) impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede la riducibilità fino a dieci giorni del termine per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Nel quadro della complessiva disciplina relativa ai termini per l'opposizione al decreto ingiuntivo la norma impugnata appare il frutto di un equo contemperamento dei contrapposti interessi in gioco. Essa, pertanto, si sottrae alle censure prospettate dal rimettente non essendo né irragionevole né lesiva del precetto costituzionale posto a garanzia del diritto di difesa. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 641, secondo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 8 del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Bassano del Grappa con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2000.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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