Corte costituzionale

Ordinanza n. 550/2000

Corte cost., ord. 6 dicembre 2000, n. 550

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
550/2000
Data di deposito
6 dicembre 2000
Data di decisione
27 novembre 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:550

Norme oggetto del giudizio

  • art. 38, comma 5, legge n. 413 del 30 dicembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 25946

Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma 5, della legge n. 413 del 1991 impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che il contribuente, il quale intenda presentare la dichiarazione integrativa per la definizione automatica di tutti i periodi di imposta per i quali non sia ancora scaduto il termine per eseguire l'accertamento e per i quali non e' stata presentata la dichiarazione dei redditi, deve versare un importo forfettario pari a lire 2.000.000 per ciascuno dei periodi stessi, senza distinzione alcuna tra mancata presentazione della dichiarazione (illegittima) per evasione e mancata presentazione per insussistenza dell'obbligo relativo. Premesso che il contribuente, con la richiesta di definizione automatica globale dei rapporti tributari, compie una libera scelta rispetto alla quale non puo' profilarsi un problema di capacita' contributiva (trattandosi di una alternativa offerta per definire e acquisire certezza giuridica di assolvimento degli oneri tributari), va altresi' esclusa qualsiasi violazione dell'art. 3 Cost. in quanto la soluzione adottata dal legislatore, di riferirsi 'tout court' al fatto obiettivo della non presentazione della dichiarazione dei redditi, non e' manifestamente irragionevole o arbitraria essendo diretta a favorire una sollecita definizione di tutte le annualita' non definite e suscettibili di accertamento, con conseguente tempestivo gettito tributario e con deflazione del contenzioso. - V. sentenza n. 33/1981 e ordinanze nn. 361/1992 nonche' 50 e 172/1993 sulla compatibilita' con i principi fissati dalla Costituzione in materia tributaria della definizione agevolata di rapporti tributari mediante condono fiscale. L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione di centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta - sezione prima - con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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