Corte costituzionale
Ordinanza n. 550/2000
Corte cost., ord. 6 dicembre 2000, n. 550
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 550/2000
- Data di deposito
- 6 dicembre 2000
- Data di decisione
- 27 novembre 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:550
Norme oggetto del giudizio
- art. 38, comma 5, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 25946
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma 5, della legge n. 413 del 1991 impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che il contribuente, il quale intenda presentare la dichiarazione integrativa per la definizione automatica di tutti i periodi di imposta per i quali non sia ancora scaduto il termine per eseguire l'accertamento e per i quali non e' stata presentata la dichiarazione dei redditi, deve versare un importo forfettario pari a lire 2.000.000 per ciascuno dei periodi stessi, senza distinzione alcuna tra mancata presentazione della dichiarazione (illegittima) per evasione e mancata presentazione per insussistenza dell'obbligo relativo. Premesso che il contribuente, con la richiesta di definizione automatica globale dei rapporti tributari, compie una libera scelta rispetto alla quale non puo' profilarsi un problema di capacita' contributiva (trattandosi di una alternativa offerta per definire e acquisire certezza giuridica di assolvimento degli oneri tributari), va altresi' esclusa qualsiasi violazione dell'art. 3 Cost. in quanto la soluzione adottata dal legislatore, di riferirsi 'tout court' al fatto obiettivo della non presentazione della dichiarazione dei redditi, non e' manifestamente irragionevole o arbitraria essendo diretta a favorire una sollecita definizione di tutte le annualita' non definite e suscettibili di accertamento, con conseguente tempestivo gettito tributario e con deflazione del contenzioso. - V. sentenza n. 33/1981 e ordinanze nn. 361/1992 nonche' 50 e 172/1993 sulla compatibilita' con i principi fissati dalla Costituzione in materia tributaria della definizione agevolata di rapporti tributari mediante condono fiscale. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione di centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta - sezione prima - con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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