Corte costituzionale

Ordinanza n. 545/2000

Corte cost., ord. 4 dicembre 2000, n. 545

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
545/2000
Data di deposito
4 dicembre 2000
Data di decisione
27 novembre 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:545

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25937

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186-ter, comma primo, cod. proc. civ. impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la concedibilita' dell'ordinanza ingiuntiva anticipatoria in corso di causa anche per i crediti vantati dai professionisti sulla base di parcelle di spese e prestazioni redatte dagli stessi e corredate dal prescritto parere delle competenti associazioni professionali (ai sensi degli artt. 633, primo comma, numero 3, e 636 cod. proc. civ.). Come gia' rilevato il legislatore ha, con una scelta che non puo' essere considerata irrazionale, ritenuto di limitare la concedibilita' del provvedimento anticipatorio di condanna di cui si tratta a quei casi in cui il supporto documentale prodotto negli atti processuali assume una piu' consistente valenza probatoria in termini di presumibile resistenza alle contestazioni di controparte, nell'ottica della decisione definitiva. La specificita' di tali casi rende la disciplina considerata inidonea a fungere da 'tertium comparationis' e, quindi, esclude che possa considerarsi violato il principio di eguaglianza. Altrettanto insussistente e' anche l'asserita lesione dell'art. 24 Cost. in quanto la norma denunciata lascia comunque intatta la facolta' della parte di avvalersi, per il riconoscimento dei propri crediti, sia del procedimento monitorio 'ante causam', sia del giudizio contenzioso ordinario (che e' la sede propria dell'accertamento definitivo della pretesa vantata e rispetto al quale soltanto puo' essere rapportato il principio di ragionevole durata). - V. sentenza nn. 295/1995 e 65/1996 sulla specificita' della forma di tutela prevista dall'art. 186-ter cod. proc. civ. L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186-ter primo comma, del codice di procedura civile, sollevata - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione - dal pretore di Ascoli Piceno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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