Corte costituzionale
Ordinanza n. 545/2000
Corte cost., ord. 4 dicembre 2000, n. 545
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 545/2000
- Data di deposito
- 4 dicembre 2000
- Data di decisione
- 27 novembre 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- SANTOSUOSSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:545
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25937
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186-ter, comma primo, cod. proc. civ. impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la concedibilita' dell'ordinanza ingiuntiva anticipatoria in corso di causa anche per i crediti vantati dai professionisti sulla base di parcelle di spese e prestazioni redatte dagli stessi e corredate dal prescritto parere delle competenti associazioni professionali (ai sensi degli artt. 633, primo comma, numero 3, e 636 cod. proc. civ.). Come gia' rilevato il legislatore ha, con una scelta che non puo' essere considerata irrazionale, ritenuto di limitare la concedibilita' del provvedimento anticipatorio di condanna di cui si tratta a quei casi in cui il supporto documentale prodotto negli atti processuali assume una piu' consistente valenza probatoria in termini di presumibile resistenza alle contestazioni di controparte, nell'ottica della decisione definitiva. La specificita' di tali casi rende la disciplina considerata inidonea a fungere da 'tertium comparationis' e, quindi, esclude che possa considerarsi violato il principio di eguaglianza. Altrettanto insussistente e' anche l'asserita lesione dell'art. 24 Cost. in quanto la norma denunciata lascia comunque intatta la facolta' della parte di avvalersi, per il riconoscimento dei propri crediti, sia del procedimento monitorio 'ante causam', sia del giudizio contenzioso ordinario (che e' la sede propria dell'accertamento definitivo della pretesa vantata e rispetto al quale soltanto puo' essere rapportato il principio di ragionevole durata). - V. sentenza nn. 295/1995 e 65/1996 sulla specificita' della forma di tutela prevista dall'art. 186-ter cod. proc. civ. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186-ter primo comma, del codice di procedura civile, sollevata - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione - dal pretore di Ascoli Piceno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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