Corte costituzionale

Ordinanza n. 534/2000

Corte cost., ord. 23 novembre 2000, n. 534

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
534/2000
Data di deposito
23 novembre 2000
Data di decisione
15 novembre 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
SANTOSUOSSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:534

Norme oggetto del giudizio

  • art. 36, comma 5, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
  • art. 3-bis, legge n. 140 del 28 maggio 1997
  • art. 1, comma 182, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 36, comma 1, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
  • art. 1, comma 181, legge n. 662 del 23 dicembre 1996

Parametri

Massime

Massima n. 25925

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5, della legge n. 448 del 1998 impugnato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, in quanto la prevista estinzione d'ufficio dei giudizi relativi alla ricostruzione dei trattamenti pensionistici in base alle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 di questa Corte con compensazione delle spese di lite (in assenza di un contestuale arricchimento della posizione giuridica del creditore) vanificherebbe il diritto di agire per la tutela integrale del diritto sostanziale cui accede la rifusione delle spese, con l'ulteriore rischio per l'interessato di vedersi opporre dall'INPS, in sede amministrativa, argomentazioni ed eccezioni già dedotte in giudizio. La questione é identica ad altra già respinta da questa Corte con la sentenza n. 310 del 2000 e l'attuale rimettente non propone argomenti ulteriori che possano indurre ad una diversa soluzione. - V. sentenza n. 310/2000 citata come precedente specifico. L.T.

Massima n. 25926

Manifesta inammissibilità - per difetto di rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge n. 662 del 1996, come modificato dall'art. 3'bis' della legge n. 140 del 1997 e dall'art. 36, comma 1, della legge n. 448 del 1998, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo una liquidazione forfettaria del 5% degli interessi su quanto dovuto per effetto delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 di questa Corte e dilazionando i tempi di adempimento, introducono un ingiustificato deteriore trattamento degli accessori dei crediti dei pensionati aventi diritto alla c.d. cristallizzazione, i quali, oltretutto, avendo natura previdenziale sono intesi a garantire il minimo vitale. Va, infatti, osservato che la proposta questione, al pari di ogni altra censura relativa alla normativa impugnata, e' subordinata, dal punto di vista logico e processuale, rispetto a quella riguardante la previsione dell'estinzione di ufficio dei giudizi pendenti, non eludibile da parte dei magistrati che ne sono investiti. L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata - in riferimento all'art. 24 della Costituzione - dal tribunale di Treviso, con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione - dal tribunale di Treviso, con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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