Corte costituzionale
Ordinanza n. 530/2000
Corte cost., ord. 22 novembre 2000, n. 530
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 530/2000
- Data di deposito
- 22 novembre 2000
- Data di decisione
- 15 novembre 2000
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:530
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione del Senato della Repubblica del 29 luglio 1999
Parametri
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 105, Costituzione
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 25886
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione dell'Assemblea del 29 luglio 1999, con la quale e' stata dichiarata l'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., in relazione a fatti oggetto di giudizio disciplinare davanti alla predetta sezione nei confronti di un membro del Parlamento, magistrato in aspettativa per mandato parlamentare. Sussiste, infatti, la materia di un conflitto la cui risoluzione é demandata alla Corte costituzionale, dal momento: a) che la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in sede di giudizio sulle incolpazioni mosse ai magistrati, esercita, in posizione di indipendenza, una attribuzione costituzionalmente spettante al medesimo Consiglio (ai sensi dell'art. 105 della Costituzione) nell'ambito di un procedimento cui la legge ha conferito caratteri giurisdizionali, essendo le relative pronunce soggette solo ad impugnazione davanti alle Sezioni unite della Corte di cassazione (art. 17, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195); b) che il Senato della Repubblica é legittimato ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare in via definitiva la volontà del potere che rappresenta; c) che, sotto il profilo oggettivo, la ricorrente lamenta la menomazione di una propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, ad opera di una delibera parlamentare, denunciata come illegittima, concernente l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. E', in ogni caso, riservata ogni pronuncia definitiva in ordine alla ammissibilità del conflitto per quanto riguarda in particolare la legittimazione anche processuale a proporre il ricorso. - Sul procedimento disciplinare per i magistrati, v. anche sentenze n. 289/1992; n. 71/1995 e n. 497/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nei confronti del Senato della Repubblica, con l'atto indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla ricorrente sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;
b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui sub a) per esser successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine fissato dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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