Corte costituzionale

Ordinanza n. 522/2000

Corte cost., ord. 21 novembre 2000, n. 522

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
522/2000
Data di deposito
21 novembre 2000
Data di decisione
15 novembre 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:522

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 238 del 25 luglio 1997
  • art. 1, legge n. 210 del 25 febbraio 1992
  • art. 2, integrati, legge n. 210 del 25 febbraio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 25915

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 210 del 1992, come integrati dall'art. 1, comma 2, della legge n. 238 del 1997, impugnati - in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - nella parte in cui non consentono di riconoscere il diritto all'assegno 'una tantum', previsto dalla normativa impugnata (relativamente al periodo intercorrente tra il manifestarsi della malattia e l'ottenimento dell'indennizzo) per le ipotesi di menomazione permanente alla salute in conseguenza di vaccinazione obbligatoria o incentivata nell'ambito di una politica sanitaria pubblica, alla diversa ipotesi di danno irreversibile alla salute subito per effetto di infezione HIV o epatite post-trasfusionale contratta in conseguenza di trattamenti trasfusionali ematici. Va, infatti, osservato che, come già affermato da questa Corte, il raffronto che il giudice rimettente istituisce tra la cogenza di un trattamento sanitario imposto per legge (o incentivato e promosso dalla pubblica autorità) e la necessità terapeutica derivante da una malattia dell'individuo di un trattamento emotrasfusionale non può essere seguito ai fini della richiesta equiparazione di disciplina in quanto soltanto la prima delle due situazioni considerate - e non la seconda - corrisponde a un interesse generale che impone costituzionalmente alla collettività di assumere la partecipazione alle difficoltà del singolo. - V. sentenza n. 27 del 1998 con la quale si e' estesa la tutela indennitaria prevista per il caso di menomazione permanente alla salute in conseguenza di vaccinazione obbligatoria anche all'ipotesi in cui la suddetta menomazione deriva da una vaccinazione promossa e incentivata nell'ambito di una politica sanitaria pubblica. - V. sentenze nn. 226 e 423/2000 con le quali questioni analoghe o identiche a quella attualmente esaminata sono già state respinte. L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come integrati dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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