Corte costituzionale

Ordinanza n. 490/2000

Corte cost., ord. 14 novembre 2000, n. 490

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
490/2000
Data di deposito
14 novembre 2000
Data di decisione
27 ottobre 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:490

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25828

Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 76 e 97 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 135, lettera a), del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 e dell'art. 5 del codice di procedura civile, censurati nella parte in cui prevedono, <<da soli e nel loro combinato disposto>>, che nei processi civili, pendenti davanti al tribunale alla data di efficacia del d.lgs. n. 51 del 1998, si applichino le disposizioni in materia di competenza anteriormente vigenti, anche quando cio' comporti la declaratoria di incompetenza a favore di uffici soppressi. Nella specie, non si ravvisa violazione del principio di buon andamento e imparzialita' della amministrazione - per essere questo del tutto estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale - ne' risulta in alcun modo violato il limite della ragionevolezza e della non arbitrarieta', alle scelte del legislatore in tema di successione di leggi processuali nel tempo ne', tantomeno, dei principi concernenti la delega legislativa, la quale non fa venire meno ogni discrezionalita' del legislatore delegato, potendo essere piu' o meno ampia, in relazione al grado di specificita' dei criteri fissati nella legge delega. Infine, deve osservarsi che le norme transitorie del decreto in esame sono improntate dall'intento di limitare la sopravvivenza dell'ufficio pretorile, al solo fine dell'esaurimento del contenzioso pendente, cosicche' e' escluso, in contrasto con il presupposto interpretativo da cui muove il giudice rimettente, che il tribunale previamente adito possa declinare la propria competenza a favore del soppresso ufficio del pretore, ben potendo il giudice unico di primo grado trattenere la causa in decisione. - Sul principio di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione, cfr. l'ordinanza n. 30/2000 e le sentenze n. 281/1995 e n. 376/1993; cfr., altresi', in tema di limiti all'attivita' del legislatore, l'ordinanza n. 294/1998 e le sentenze nn. 400/1996 e 163/2000. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, lettera a) del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) e dell'art. 5 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 97 della Costituzione, dal tribunale di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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