Corte costituzionale
Ordinanza n. 490/2000
Corte cost., ord. 14 novembre 2000, n. 490
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 490/2000
- Data di deposito
- 14 novembre 2000
- Data di decisione
- 27 ottobre 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:490
Norme oggetto del giudizio
- art. 135, lett. a), decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998
- art. 5, codice di procedura civile
Parametri
- art. 97, Costituzione
- art. 1, num. 2, legge n. 254 del 16 luglio 1997
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 25828
Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 76 e 97 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 135, lettera a), del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 e dell'art. 5 del codice di procedura civile, censurati nella parte in cui prevedono, <<da soli e nel loro combinato disposto>>, che nei processi civili, pendenti davanti al tribunale alla data di efficacia del d.lgs. n. 51 del 1998, si applichino le disposizioni in materia di competenza anteriormente vigenti, anche quando cio' comporti la declaratoria di incompetenza a favore di uffici soppressi. Nella specie, non si ravvisa violazione del principio di buon andamento e imparzialita' della amministrazione - per essere questo del tutto estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale - ne' risulta in alcun modo violato il limite della ragionevolezza e della non arbitrarieta', alle scelte del legislatore in tema di successione di leggi processuali nel tempo ne', tantomeno, dei principi concernenti la delega legislativa, la quale non fa venire meno ogni discrezionalita' del legislatore delegato, potendo essere piu' o meno ampia, in relazione al grado di specificita' dei criteri fissati nella legge delega. Infine, deve osservarsi che le norme transitorie del decreto in esame sono improntate dall'intento di limitare la sopravvivenza dell'ufficio pretorile, al solo fine dell'esaurimento del contenzioso pendente, cosicche' e' escluso, in contrasto con il presupposto interpretativo da cui muove il giudice rimettente, che il tribunale previamente adito possa declinare la propria competenza a favore del soppresso ufficio del pretore, ben potendo il giudice unico di primo grado trattenere la causa in decisione. - Sul principio di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione, cfr. l'ordinanza n. 30/2000 e le sentenze n. 281/1995 e n. 376/1993; cfr., altresi', in tema di limiti all'attivita' del legislatore, l'ordinanza n. 294/1998 e le sentenze nn. 400/1996 e 163/2000. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, lettera a) del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) e dell'art. 5 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 97 della Costituzione, dal tribunale di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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