Corte costituzionale

Ordinanza n. 479/2000

Corte cost., ord. 8 novembre 2000, n. 479

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
479/2000
Data di deposito
8 novembre 2000
Data di decisione
25 ottobre 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:479

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 425 del 6 agosto 1984
  • art. 3, legge n. 27 del 19 febbraio 1981
  • art. 1, legge n. 425 del 6 agosto 1984

Parametri

Massime

Massima n. 25806

Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 e 1 e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425, censurati in quanto non comprendono i vice pretori onorari tra i beneficiari dell'indennita' di funzione giudiziaria istituita per i magistrati ordinari e successivamente attribuita anche ai magistrati amministrativi, contabili e militari. Ai magistrati onorari che esercitano non professionalmente la loro attivita' non puo' essere, infatti, riconosciuto il medesimo trattamento economico spettante ai magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali; ne' raffronto puo' essere instaurato con altre categorie di magistrati onorari (in particolare, con i giudici popolari delle corti di assise e i componenti privati dei tribunali per i minorenni), trattandosi di situazioni, per le quali il legislatore nella sua discrezionalita' ben puo' stabilire trattamenti economici differenziati. Non deriva inoltre dalla situazione denunciata alcuna lesione al principio di buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione della giustizia. - Vedi anche ordinanze nn. 379, 515, 594/1989, n. 57/1990, n. 272/1999, n. 377/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) e degli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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