Corte costituzionale

Ordinanza n. 462/2000

Corte cost., ord. 3 novembre 2000, n. 462

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
462/2000
Data di deposito
3 novembre 2000
Data di decisione
23 ottobre 2000
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:462

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 236 del 19 luglio 1993
  • art. 24, comma 3, legge n. 223 del 23 luglio 1991
  • art. 8, comma 1, decreto-legge n. 148 del 20 maggio 1993

Parametri

Massime

Massima n. 25785

Manifesta inammissibilita' - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (come modificato dall'art. 8, comma 1, del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236) impugnato, in riferimento agli artt. 23, 24 e 41 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, in caso di licenziamento collettivo per riduzione di personale qualora la procedura di conciliazione non abbia esito favorevole per il dissenso opposto dai sindacati, il contributo (pari a tre mensilita' del trattamento iniziale di mobilita') che l'impresa e' tenuta a versare all'INPS viene elevato in misura fissa e predeterminata (pari a nove volte il trattamento considerato). L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art 24, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), come modificato dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, sollevata, in riferimento agli artt. 23, 24 e 41 della Costituzione, dal pretore di Bari con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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