Corte costituzionale

Ordinanza n. 458/2000

Corte cost., ord. 2 novembre 2000, n. 458

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
458/2000
Data di deposito
2 novembre 2000
Data di decisione
23 ottobre 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:458

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, legge n. 117 del 13 aprile 1988

Parametri

Massime

Massima n. 25779

Manifesta infondatezza, in quanto questione sostanzialmente identica e' stata gia' dichiarata manifestamente infondata, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, <<nella parte in cui non esclude la competenza del tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto piu' vicino a quello in cui e' compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva il magistrato (danneggiante) al momento del fatto, per attribuirla al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello dell'altro distretto piu' vicino, diverso da quello in cui il magistrato (danneggiante) esercitava le sue funzioni al momento del fatto, anche nel caso in cui l'azione sia promossa da un magistrato che, al momento del fatto, operava nel medesimo tribunale indicato come competente o che in ufficio dello stesso distretto sia venuto ad operare al momento della proposizione della domanda>>. - v. le ordd. nn. 301/1999 e 462/1997 e la sent. n. 51/1998. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Messina, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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