Corte costituzionale
Ordinanza n. 456/2000
Corte cost., ord. 2 novembre 2000, n. 456
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 456/2000
- Data di deposito
- 2 novembre 2000
- Data di decisione
- 23 ottobre 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:456
Norme oggetto del giudizio
- art. 28, legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 6 maggio 1988
- art. 8, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 24 del 9 dicembre 1991
- legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 26 agosto 1994
Parametri
Massime
Massima n. 25776
Nel giudizio relativo alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 1988, n. 18 e dell'art. 8, comma 1, della legge della stessa Provincia 9 dicembre 1991, n. 24, e' inammissibile l'intervento dell'associazione PAN E.P.P.A.A. (Ente provinciale protezione animali e ambiente) in quanto questa e' titolare di un generico interesse di fatto a vedere accolta la questione, non sufficiente a legittimare l'intervento stesso. - v. l'ord. n. 129/1998 e la sent. n. 421/1995. A.M.M.
Massima n. 25777
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 1988, n. 18 e dell'art. 8, comma 1, della legge della stessa Provincia 9 dicembre 1991, n. 24, (come modificato dall'art. 5 della legge provinciale 26 agosto 1994, n. 2), denunziati, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui consentono l'esercizio della caccia nell'ambito dei parchi naturali provinciali. Il giudice rimettente non ha infatti specificato in modo rigoroso i motivi della perdurante rilevanza della questione, a seguito della modifica legislativa apportata alla norma censurata, anteriormente alla proposizione della questione medesima. - v. le ordd. nn. 216/2000, 162/1999, 53/1999 e 52/1999. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi naturali) e dell'art. 8, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), come modificato dall'art. 5 della legge della Provincia autonoma di Trento 26 agosto 1994, n. 2 (Modifiche alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia"), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, dal tribunale di Trento, sezione distaccata di Cles, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 2 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze