Corte costituzionale

Ordinanza n. 456/2000

Corte cost., ord. 2 novembre 2000, n. 456

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
456/2000
Data di deposito
2 novembre 2000
Data di decisione
23 ottobre 2000
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:456

Norme oggetto del giudizio

  • art. 28, legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 6 maggio 1988
  • art. 8, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 24 del 9 dicembre 1991
  • legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 26 agosto 1994

Parametri

Massime

Massima n. 25776

Nel giudizio relativo alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 1988, n. 18 e dell'art. 8, comma 1, della legge della stessa Provincia 9 dicembre 1991, n. 24, e' inammissibile l'intervento dell'associazione PAN E.P.P.A.A. (Ente provinciale protezione animali e ambiente) in quanto questa e' titolare di un generico interesse di fatto a vedere accolta la questione, non sufficiente a legittimare l'intervento stesso. - v. l'ord. n. 129/1998 e la sent. n. 421/1995. A.M.M.

Massima n. 25777

Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 1988, n. 18 e dell'art. 8, comma 1, della legge della stessa Provincia 9 dicembre 1991, n. 24, (come modificato dall'art. 5 della legge provinciale 26 agosto 1994, n. 2), denunziati, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui consentono l'esercizio della caccia nell'ambito dei parchi naturali provinciali. Il giudice rimettente non ha infatti specificato in modo rigoroso i motivi della perdurante rilevanza della questione, a seguito della modifica legislativa apportata alla norma censurata, anteriormente alla proposizione della questione medesima. - v. le ordd. nn. 216/2000, 162/1999, 53/1999 e 52/1999. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi naturali) e dell'art. 8, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), come modificato dall'art. 5 della legge della Provincia autonoma di Trento 26 agosto 1994, n. 2 (Modifiche alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia"), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, dal tribunale di Trento, sezione distaccata di Cles, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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