Corte costituzionale

Ordinanza n. 448/2000

Corte cost., ord. 27 ottobre 2000, n. 448

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
448/2000
Data di deposito
27 ottobre 2000
Data di decisione
23 ottobre 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:448

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 260, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 265, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 261, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 264, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 52, comma 2, legge n. 88 del 29 marzo 1989
  • art. 1, comma 263, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 262, legge n. 662 del 23 dicembre 1996

Parametri

Massime

Massima n. 25801

Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 260-265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88 impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, nelle parti in cui: a) il primo, ponendo limiti alle ripetibilita' dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale, non si applica alla ripetizione di somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidita' civile; b) entrambi non prevedono l'irripetibilita' delle somme indebitamente percepite a titolo di indennita' di accompagnamento. Va, infatti, osservato che, per effetto delle modifiche del quadro normativo di riferimento introdotte dall'art. 4 del d.l. 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, e dall'art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, vi e' stato un avvicinamento della disciplina della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale (sia transitoria che a regime). Per effetto di tale avvicinamento la normativa considerata puo' dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto: a) data la peculiarita' dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non e' necessario che la disciplina che ne regolamenta le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali; b) gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38, primo comma, della Costituzione. Precedenti - sent. n. 382/1996 richiamata in merito alla prospettata violazione dell'art. 3 Cost. L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 260 - 265, della legge 23 dicembre 1996, n.662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n.88 (Ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL), sollevate, in relazione agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di La Spezia e dal tribunale di Potenza con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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