Corte costituzionale
Ordinanza n. 448/2000
Corte cost., ord. 27 ottobre 2000, n. 448
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 448/2000
- Data di deposito
- 27 ottobre 2000
- Data di decisione
- 23 ottobre 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:448
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 260, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 1, comma 265, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 1, comma 261, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 1, comma 264, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 52, comma 2, legge n. 88 del 29 marzo 1989
- art. 1, comma 263, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 1, comma 262, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
Parametri
Massime
Massima n. 25801
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 260-265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88 impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, nelle parti in cui: a) il primo, ponendo limiti alle ripetibilita' dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale, non si applica alla ripetizione di somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidita' civile; b) entrambi non prevedono l'irripetibilita' delle somme indebitamente percepite a titolo di indennita' di accompagnamento. Va, infatti, osservato che, per effetto delle modifiche del quadro normativo di riferimento introdotte dall'art. 4 del d.l. 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, e dall'art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, vi e' stato un avvicinamento della disciplina della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale (sia transitoria che a regime). Per effetto di tale avvicinamento la normativa considerata puo' dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto: a) data la peculiarita' dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non e' necessario che la disciplina che ne regolamenta le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali; b) gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38, primo comma, della Costituzione. Precedenti - sent. n. 382/1996 richiamata in merito alla prospettata violazione dell'art. 3 Cost. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 260 - 265, della legge 23 dicembre 1996, n.662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n.88 (Ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL), sollevate, in relazione agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di La Spezia e dal tribunale di Potenza con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 ottobre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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