Corte costituzionale
Ordinanza n. 447/2000
Corte cost., ord. 27 ottobre 2000, n. 447
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 447/2000
- Data di deposito
- 27 ottobre 2000
- Data di decisione
- 23 ottobre 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:447
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, numero 1, codice di procedura civile
- art. 244, decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998
Parametri
Massime
Massima n. 25767
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (in relazione al soppresso art. 8, numero 1, del codice di procedura civile), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 31 Cost., ritenendosi che tale norma precluda al giudice, nell'ambito di un procedimento possessorio nel quale si controverte sulla abitazione familiare tra coniugi, di valutare la situazione familiare e gli interessi superiori della famiglia. La disposizione censurata e', infatti, priva della capacita' lesiva attribuitale, ne' ha determinato alcuna modifica nella struttura originaria del procedimento possessorio; sicche' non e' inibita la proposizione di istanze al tribunale per i minorenni ovvero la instaurazione immediata del giudizio di separazione personale in cui possano essere richiesti e sollecitamente emanati i provvedimetni del caso relativi all'abitazione familiare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 244 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), in relazione al soppresso art. 8, numero 1) del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 31 della Costituzione, dal giudice unico del tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 ottobre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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