Corte costituzionale

Ordinanza n. 438/2000

Corte cost., ord. 25 ottobre 2000, n. 438

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
438/2000
Data di deposito
25 ottobre 2000
Data di decisione
12 ottobre 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:438

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 1077 del 6 dicembre 1966

Parametri

Massime

Massima n. 25755

Manifesta infondatezza, sotto ogni profilo - per essere stata gia' dichiarata manifestamente infondata e per non pertinenza dell'ulteriore parametro evocato - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, censurato dal giudice rimettente nella parte in cui non prevede la concessione dell'equo indennizzo ai docenti non di ruolo delle scuole statali con incarico infrannuale. La disposizione in questione non introduce, infatti, una disparita' di trattamento tra gli stessi docenti precari, in relazione alla durata dell'incarico (inferiore o superiore all'anno) (art. 3 Cost.), ove si consideri la non omogeneita' delle situazioni confrontate e l'apprezzamento, riservato alla discrezionalita' del legislatore, in ordine al rilievo da dare alle attivita' dei docenti non di ruolo agli effetti considerati. Ne' appare pertinente il richiamo al principio della tutela della salute (art. 32 Cost.), data la diversita' dell'istituto dell'equo indennizzo rispetto all'ordinaria tutela risarcitoria, cui il rimettente sembrerebbe riferirsi nel richiamare la categoria del danno alla salute. - V. anche ord. n. 710/1988, per la manifesta infondatezza di analoga questione. - Per inconvenienti di mero fatto, insuscettibili come tali a dar luogo a questioni di costituzionalita', sentenza n. 417/1996 e n. 295/1995.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077 (Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo), sollevata, in riferimento agli art. 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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