Corte costituzionale
Ordinanza n. 438/2000
Corte cost., ord. 25 ottobre 2000, n. 438
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 438/2000
- Data di deposito
- 25 ottobre 2000
- Data di decisione
- 12 ottobre 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:438
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 1077 del 6 dicembre 1966
Parametri
Massime
Massima n. 25755
Manifesta infondatezza, sotto ogni profilo - per essere stata gia' dichiarata manifestamente infondata e per non pertinenza dell'ulteriore parametro evocato - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, censurato dal giudice rimettente nella parte in cui non prevede la concessione dell'equo indennizzo ai docenti non di ruolo delle scuole statali con incarico infrannuale. La disposizione in questione non introduce, infatti, una disparita' di trattamento tra gli stessi docenti precari, in relazione alla durata dell'incarico (inferiore o superiore all'anno) (art. 3 Cost.), ove si consideri la non omogeneita' delle situazioni confrontate e l'apprezzamento, riservato alla discrezionalita' del legislatore, in ordine al rilievo da dare alle attivita' dei docenti non di ruolo agli effetti considerati. Ne' appare pertinente il richiamo al principio della tutela della salute (art. 32 Cost.), data la diversita' dell'istituto dell'equo indennizzo rispetto all'ordinaria tutela risarcitoria, cui il rimettente sembrerebbe riferirsi nel richiamare la categoria del danno alla salute. - V. anche ord. n. 710/1988, per la manifesta infondatezza di analoga questione. - Per inconvenienti di mero fatto, insuscettibili come tali a dar luogo a questioni di costituzionalita', sentenza n. 417/1996 e n. 295/1995.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077 (Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo), sollevata, in riferimento agli art. 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 ottobre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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