Corte costituzionale
Ordinanza n. 432/2000
Corte cost., ord. 20 ottobre 2000, n. 432
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 432/2000
- Data di deposito
- 20 ottobre 2000
- Data di decisione
- 10 ottobre 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:432
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 261, legge n. 662 del 23 dicembre 1967
- art. 1, comma 260, legge n. 662 del 23 dicembre 1967
Parametri
Massime
Massima n. 25749
Manifesta inammissibilita' - per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, in quanto, con riguardo alle "prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonche' rendite" liquidate da enti pubblici di previdenza obbligatoria per i periodi anteriori al 10 gennaio 1996, esclude la ripetibilita' delle somme indebitamente erogate solo se il soggetto assicurato sia stato percettore, per l'anno 1995, di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF di un importo pari o inferiore a lire 16 milioni, Va, infatti, osservato che il giudice rimettente ha motivato la non manifesta infondatezza della questione 'per relationem' richiamando le ragioni poste a fondamento della sentenza n. 39 del 1993 (con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412), tuttavia tra la fattispecie esaminata da tale pronuncia e quella oggetto dell'ordinanza di rimessione sussistono rimarchevoli e significative differenze, sicche' il rimettente non avrebbe potuto esimersi da una autonoma e specifica motivazione in merito ai prospettati profili di conflitto tra le norma censurata e quelle costituzionali invocate come parametri. Precedenti: - sent. n. 39 del 1993 richiamata, 'per relationem', dal rimettente. - sent. n. 242 del 1999 ove si e' affermato che la motivazione del giudizio di non manifesta infondatezza "deve consistere in una sommaria, ma esaustiva prospettazione dei profili di conflitto tra la norma censurata e quella costituzionale". L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 20 ottobre 2000.
Il cancelliere: Malvica
Testo integrale
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