Corte costituzionale

Ordinanza n. 410/2000

Corte cost., ord. 31 luglio 2000, n. 410

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
410/2000
Data di deposito
31 luglio 2000
Data di decisione
13 luglio 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:410

Norme oggetto del giudizio

  • art. 260, codice penale militare di pace
  • art. 227, comma 1, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 25679

Manifesta infondatezza - in riferimento agli articoli 3, 24 e 52, terzo comma, Costituzione - della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 227, primo comma, e 260 del codice penale militare di pace nella parte in cui subordina la perseguibilita' del reato di diffamazione militare commesso in danno di altro militare alla richiesta del comandante del corpo e non anche alla querela della persona offesa. Stante la piu' volte ribadita incompatibilita' dell'istituto della querela con i reati militari (nei quali e' sempre insita la lesione di un interesse eminentemente pubblico che non tollera subordinazione all'interesse privato), la richiesta del comandante del corpo, nelle ipotesi di reato di lieve entita', costituisce, infatti, lo strumento piu' idoneo ad adeguare al caso concreto la risposta dell'ordinamento militare; senza che possa ipotizzarsi violazione del diritto di difesa del danneggiato, in assenza di quella richiesta, poiche' la conseguente impossibilita' di costituirsi parte civile nel processo penale trova compenso nella facolta' del danneggiato medesimo di proporre immediata azione davanti al giudice civile; e senza infine che risulti violato l'art. 3 Costituzione, per il profilo della diversita' di trattamento, la quale trova, nella specie viceversa giustificazione nella peculiarita' della situazione del cittadino inserito nell'ordinamento militare - alle cui specifiche regole egli non puo' non sottostare - rispetto alla generalita' degli altri cittadini. - Sentenze nn. 449/1991 e 42/1975 sulla incompatibilita' della querela con i reati militari; - Sentenze nn. 409/2000, 406/2000, 436/1995, 49/1991 sulla richiesta del comandante di corpo; - Sentenze nn. 396/1996, 94/1996, 532/1995 e 185/1994 sull'equipollenza dell'esercizio dell'azione civile nelle sedi penali o civile; - Ordinanze nn. 397/1997, 224/1997, 396/1996, 82/1994 sulla peculiarita' della situazione del cittadino militare.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 227, primo comma, del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 260 del medesimo codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 52, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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