Corte costituzionale
Ordinanza n. 409/2000
Corte cost., ord. 31 luglio 2000, n. 409
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 409/2000
- Data di deposito
- 31 luglio 2000
- Data di decisione
- 13 luglio 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:409
Norme oggetto del giudizio
- art. 260, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 25678
Manifesta infondatezza, in riferimento agli articoli 3 e 97 Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 260 del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che la richiesta di procedimento del comandante del corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole - alla quale e' subordinata la perseguibilita' dei reati puniti con la reclusione militare non superiore a sei mesi - debba essere motivata. E' errata, infatti, la premessa interpretativa da cui muove il giudice 'a quo' - in forza della quale la richiesta di procedimento del comandante del corpo andrebbe qualificata come atto oggettivamente amministrativo (sottoposto come tale all'applicazione del generale disposto dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990) - poiche' quella richiesta ha, come gia' piu' volte precisato, natura invece di vero e proprio atto processuale, che da un lato si sovrappone, escludendola, alla querela prevista dal diritto penale comune e, dall'altro lato, rientra nella generale categoria delle richieste di procedimento di competenza dell'autorita' amministrativa, cui e' riferimento nell'art. 342 cod. proc. pen., caratterizzate da un'ampia e non vincolata discrezionalita'. Ne' - come pure gia' chiarito - la possibile disparita' di trattamento tra i colpevoli di reati militari, come conseguenza delle insindacabili determinazioni del comandante di corpo, al quale e' doveroso peraltro accreditare dati di imparzialita' e di distacco, puo' dar luogo a violazioni apprezzabili del principio di eguaglianza. E nemmeno e', infine, ipotizzabile lesione del principio di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione, in ragione della non sottoposizione a controllo di quelle determinazioni, stante la non arbitrarieta' della esaminata disciplina in rapporto agli obiettivi perseguiti dal legislatore. - Sentenze nn. 467/1995; 238/1992, 293/1992 e 295/1992; 392/1987 sulla natura processuale della richiesta del comandante di corpo; - Sentenze nn. 449/1991, 114/1981 e ordinanze nn. 396/1996, 467/1995, 60/1978, sulla ragionevole discrezionalita' della richiesta in esame. - Sentenze nn. 410/2000; 449/1991; 42/1975 sulla funzione della richiesta stessa e sulla incompatibilita', invece, dell'istituto della querela con i reati militari.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 260 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale militare di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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