Corte costituzionale
Ordinanza n. 402/2000
Corte cost., ord. 28 luglio 2000, n. 402
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 402/2000
- Data di deposito
- 28 luglio 2000
- Data di decisione
- 13 luglio 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:402
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, legge n. 86 del 26 aprile 1990
Parametri
Massime
Massima n. 25671
Manifesta infondatezza, in riferimento agli articoli 3 e 27 Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 14 della legge 26 aprile 1990 n. 86, nella parte in cui non estende al reato di peculato militare la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuita' da essa introdotta (con l'inserimento nel codice penale del nuovo articolo 323-bis) con riguardo (anche) al delitto di peculato comune. Proprio il parallelismo strutturale delle due comparate figure di peculato, sottolineato dal giudice 'a quo' (in consonanza, del resto, con la giurisprudenza della Corte) da' ragione della limitazione dell'attenuante in esame (di carattere speciale ma ad effetto comune) al solo delitto di peculato del pubblico ufficiale, la cui pena minima, fissata in anni tre dall'articolo 314 del codice penale, puo' per l'effetto essere diminuita fino a un terzo e cioe' fino ad anni due, cosi' allineandosi alla pena minima, gia' fissata in anni due, dall'art. 215 del codice penale militare di pace, per il peculato militare; per cui l'intervento additivo sollecitato dal rimettente avrebbe un risultato intrinsecamente contraddittorio rispetto a quello auspicato (in direzione del quale e' gia' appunto orientata la disposizione denunciata) di parificazione del trattamento sanzionatorio dei due delitti di peculato. - Sentenze nn. 448/1991, 473/1990, 4/1974, sul parallelismo strutturale tra i reati di peculato comune e peculato militare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 26 aprile 1990, n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale militare di Verona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 13 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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