Corte costituzionale

Ordinanza n. 401/2000

Corte cost., ord. 28 luglio 2000, n. 401

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
401/2000
Data di deposito
28 luglio 2000
Data di decisione
13 luglio 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:401

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25670

Manifesta infondatezza, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 184 del codice di procedura civile, nella parte in cui considera inammissibili produzioni documentali successive all'inutile scadenza del termine assegnato dal giudice, salva l'ipotesi in cui la parte che vi sia incorsa possa invocare la rimessione in termini 'ex' art. 184-bis del codice di procedura civile, diversamente da quanto previsto per il processo del lavoro nel quale le prove documentali possono essere prodotte in qualsiasi momento del giudizio di primo grado, fino a quando non si sia aperta la discussione orale. Non esiste, infatti, un principio costituzionale di necessaria uniformita' di regolamentazione tra diversi tipi di processo, ferma l'intrinseca ragionevolezza della disciplina di ognuno; e non e' irragionevole, nel rito ordinario, il regime delle preclusioni in tema di attivita' probatoria e di produzione documentale nel giudizio di primo grado, introdotto dalle disposizioni denunciate nella prospettiva acceleratoria di quella fase che ha ispirato la riforma del codice di procedura civile; mentre la possibilita' che l'attivita' probatoria rimasta preclusa nel giudizio di primo grado sia esperibile in appello (secondo la non implausibile interpretazione data dal rimettente al nuovo art. 345 di detto codice) non puo' dirsi in contrasto con l'art. 24 Costituzione - sotto il profilo dell'asserita costrizione alla instaurazione del gravame per produrre il documento non tempestivamente depositato - poiche' il diritto di difesa, ben puo' essere assoggettato a limitazioni e condizioni, entro il limite della ragionevolezza che, nella specie, non e' valicato, dipendendo il condizionamento al suo esercizio, da una libera scelta della parte che, pur potendo produrre il documento entro il termine 'ex' art. 184 cod. proc. civ., non lo ha fatto. Precedenti: - Sentenze nn. 82/1996, 18/2000, 165/2000, e ordinanze nn. 191/1999, 217/2000 sulla non necessaria uniformita' dei riti entro il limite di ragionevolezza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 184 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal giudice onorario della sezione distaccata di Carbonia del Tribunale di Cagliari, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 13 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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