Corte costituzionale
Ordinanza n. 397/2000
Corte cost., ord. 28 luglio 2000, n. 397
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 397/2000
- Data di deposito
- 28 luglio 2000
- Data di decisione
- 13 luglio 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:397
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25666
Manifesta infondatezza, in riferimento agli articoli 3 e 13 della Costituzione, della questione di legittimita' dell'art. 304, comma 6, del codice di procedura penale <<nella parte in cui non prevede che la durata massima della custodia cautelare non possa comunque superare i due terzi della pena concretamente irrogata, allorche' questa risulti non piu' modificabile 'in peius'>>, anziche' i due terzi della pena edittale. L'adeguamento della durata della custodia cautelare alla pena concretamente inflitta, e' infatti gia' garantito dalla disciplina ordinaria dei "termini di fase" (ragguagliati a ciascuna fase o grado del procedimento) e dei "termini complessivi" (riferiti a tutta la fase e ai gradi del procedimento cumulativamente considerati), mentre quello previsto dalla disposizione denunciata e' un termine ulteriore, c.d. "finale" (destinato a segnare un limite assolutamente invalicabile anche rispetto a particolari ed eccezionali meccanismi di "sfondamento" delle prime due classi di termini), che, proprio in ragione di tale sua natura e funzione di "garanzia supplementare", il legislatore ha, nella sua discrezionalita', non irragionevolmente parametrato al (massimo del) la pena edittale. Ne' rileva in contrario che, per la fase successiva al giudizio di secondo grado e nel caso di "doppia conforme", resti esclusa ('ex' articolo 303, comma primo, lett. d, codice di procedura penale) l'applicabilita' di un autonomo termine basato sulla pena concretamente inflitta, non essendo irragionevole ne' arbitrario che nel caso di duplice riconoscimento di responsabilita' dell'imputato sia stabilita una disciplina piu' rigorosa, stante l'incremento delle probabilita' che la decisione assunta sia corretta, fermo restando, comunque, lo sbarramento dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., a fronte del quale - anche a prescindere dal superamento dei termini massimi - la custodia cautelare deve cessare quando la sua durata risulti pari a quella della pena concretamente inflitta. - Sentenza n. 292/1998 sulla triplice articolazione dei termini di durata massima della custodia cautelare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, sesto comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 13 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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