Corte costituzionale

Ordinanza n. 397/2000

Corte cost., ord. 28 luglio 2000, n. 397

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
397/2000
Data di deposito
28 luglio 2000
Data di decisione
13 luglio 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:397

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25666

Manifesta infondatezza, in riferimento agli articoli 3 e 13 della Costituzione, della questione di legittimita' dell'art. 304, comma 6, del codice di procedura penale <<nella parte in cui non prevede che la durata massima della custodia cautelare non possa comunque superare i due terzi della pena concretamente irrogata, allorche' questa risulti non piu' modificabile 'in peius'>>, anziche' i due terzi della pena edittale. L'adeguamento della durata della custodia cautelare alla pena concretamente inflitta, e' infatti gia' garantito dalla disciplina ordinaria dei "termini di fase" (ragguagliati a ciascuna fase o grado del procedimento) e dei "termini complessivi" (riferiti a tutta la fase e ai gradi del procedimento cumulativamente considerati), mentre quello previsto dalla disposizione denunciata e' un termine ulteriore, c.d. "finale" (destinato a segnare un limite assolutamente invalicabile anche rispetto a particolari ed eccezionali meccanismi di "sfondamento" delle prime due classi di termini), che, proprio in ragione di tale sua natura e funzione di "garanzia supplementare", il legislatore ha, nella sua discrezionalita', non irragionevolmente parametrato al (massimo del) la pena edittale. Ne' rileva in contrario che, per la fase successiva al giudizio di secondo grado e nel caso di "doppia conforme", resti esclusa ('ex' articolo 303, comma primo, lett. d, codice di procedura penale) l'applicabilita' di un autonomo termine basato sulla pena concretamente inflitta, non essendo irragionevole ne' arbitrario che nel caso di duplice riconoscimento di responsabilita' dell'imputato sia stabilita una disciplina piu' rigorosa, stante l'incremento delle probabilita' che la decisione assunta sia corretta, fermo restando, comunque, lo sbarramento dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., a fronte del quale - anche a prescindere dal superamento dei termini massimi - la custodia cautelare deve cessare quando la sua durata risulti pari a quella della pena concretamente inflitta. - Sentenza n. 292/1998 sulla triplice articolazione dei termini di durata massima della custodia cautelare.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, sesto comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 13 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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