Corte costituzionale

Ordinanza n. 368/2000

Corte cost., ord. 26 luglio 2000, n. 368

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
368/2000
Data di deposito
26 luglio 2000
Data di decisione
12 luglio 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:368

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25636

Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2 del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 121 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che, nel corso di un precedente dibattimento riguardante lo stesso fatto a carico dei medesimi imputati, abbia emesso ordinanza con la quale, nel dichiarare la nullita' del decreto che ha disposto il gudizio, perche' emesso da giudice dell'udienza preliminare funzionalmente incompetente, abbia ordinato la trasmissione degli atti alla procura distrettuale antimafia. Secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, con riferimento all'istituto della incompatibilita', la funzione pregiudicante non puo' essere ravvisata in un atto avente natura meramente processuale, che, in quanto tale, non dovrebbe contenere valutazioni sul merito della 'res iudicanda'. Infatti, l'eventuale effetto pregiudicante derivante da una valutazione di merito non imposta dal tipo di atto, deve essere accertato in concreto e trovare rimedio, ove ne sussistono i presupposti, negli istituti dell'astensione e della ricusazione. - v. la sentenza n. 455/1994; la sentenza n. 131/1996 e le ordinanze nn. 357/1997, 281/1996 nonche' le ordinanze nn. 444/1999, 29/1999, 203/1998 ed i richiami nelle stesse contenuti alla sentenza n. 308/1997. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dalla Corte di assise di Salerno, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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